venerdì 29 maggio 2015

ASSICURAZIONE: SE TI RUBANO L’AUTO L’INDENNIZZO È PAGATO ANCHE A CONTRATTO SCADUTO (MA SOLO ENTRO 15 GIORNI)


Negli ultimi anni mi è capitato spesso di assumere incarichi per assistere e tutelare i proprietari di veicoli nella richiesta di indennizzo conseguente al furto. Ciò significa che le compagnie di assicurazioni adottano sempre più frequentemente strategie di contenimento dei costi e resistono a tali richieste, almeno sino a quando non interviene la sentenza di un giudice. Devo confessare di essermi occupata di casi decisamente singolari, a volta talmente complessi da essere quasi inverosimili. Recentemente, peraltro, mi è capitato che mi venisse sottoposto un quesito al quale, se avessi risposto in modo istintivo, avrei dato un riscontro non corretto. L’esperienza mi ha però suggerito di raccogliere i dati e, anche quando i fatti sono talmente ricorrenti da non lasciare dubbi sulle possibili soluzioni, riservarmi un breve periodo di riflessione per poi esporre un parere fondato sulle norme di legge e sugli orientamenti giurisprudenziali. Ebbene, un mio vecchio assistito mi ha chiamata terrorizzato e balbettando mi ha riferito di aver subito il furto della sua bella auto del valore attuale di circa trentamila euro, sei giorni dopo la scadenza del contratto assicurativo per la Responsabilità Civile Auto. Neanche a dirlo il poveretto era letteralmente in preda ad una crisi di panico: “avvocato sono rovinato, il contratto era appena scaduto! Ho perso l’auto e non avrò neppure un centesimo di indennizzo. Sono davvero un pazzo e uno sconsiderato ad aver aspettato ma, sa com’è di questi tempi, stavo facendo due conti per risparmiare sull’assicurazione e allora mi è scappata la scadenza”. In realtà, qualche chance di ricevere l’indennizzo c’è … 

lunedì 25 maggio 2015

COMPRARE UN APPARTAMENTO: OCCHIO ALLE SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE E NON SOLO…


Si è rivolta a me la signora Anna, che è in procinto di acquistare un appartamento all’interno di un edificio, chiedendomi qual è il miglior modo di tutelarsi da eventuali richieste di pagamento non preventivate, posto che ha recentemente scoperto che il condominio, all’interno del quale è situata l’unità immobiliare in questione, ha contenziosi pendenti con alcuni fornitori per diverse decine di migliaia di euro per debiti maturati durante la vecchia amministrazione la quale, anziché pagare le bollette dell’acqua e le fatture del gasolio necessario a riscaldare gli appartamenti e l’edificio, ha sottratto le somme presenti sul conto corrente ed è purtroppo sparita. Oltre a ciò, la signora Anna mi riferisce che successivamente alla compravendita scadranno altre rate per spese straordinarie deliberate ed il cui preventivo è già stato oggetto di esame ed approvazione da parte dell’assemblea lo scorso anno anche se, di fatto, i lavori non sono ancora iniziati. E per le vecchie rate, cosa accade se il venditore non è stato regolare e puntuale nei pagamenti? L’esonero dai pagamenti a favore dell’acquirente, sottoscritto dall’amministratore attuale, ha una valenza giuridica? Insomma, non vorrebbe ritrovarsi sgradite sorprese che comporterebbero, a conti fatti, il pagamento di un prezzo ben più alto di quello pattuito per la compravendita in sé. La signora Anna ha sollevato, in sintesi, le questioni più frequenti e spinose che devono essere oggetto di adeguata riflessione e tutela in occasione di un passo così importante come è quello dell’acquisto di una casa. Credo, quindi, che sia opportuno ricordare alcuni principi giuridici e fornire qualche consiglio pratico… 

giovedì 21 maggio 2015

GESTORE TELEFONICO FAI ATTENZIONE! SE SBAGLI, RISARCISCI ANCHE LO STRESS


Telefoni, fissi o mobili che siano, sono diventati un accessorio indispensabile nella vita di tutti noi. Qualcuno ne è diventato schiavo, altri hanno sviluppato una vera e propria dipendenza patologica dallo squillo o dal messaggino e altri ancora lo utilizzano come strumento di lavoro. In ogni caso non è possibile immaginare la propria esistenza senza questo meraviglioso e al contempo dannato apparecchietto. Per non parlare del fatto che quelli portatili sono ormai diventati la modalità più usata per essere connessi con il mondo. A trarne giovamento, naturalmente, sono i gestori telefonici che fanno a gara per offrire ai propri clienti, privati professionisti o aziende, il prodotto più competitivo. Una vera e propria giungla di offerte in cui è difficile districarsi, scegliere e, soprattutto, affidarsi. Eh sì, perché il settore della telefonia è in assoluto quello che riserva le più grosse sorprese, spesso decisamente sgradevoli. La normativa che regola il mercato delle telecomunicazioni per la verità sembra agevolare e tutelare i consumatori sia nel trasloco da un’impresa all’altra sia nell’ipotesi di disservizi. In realtà, nonostante l’apparenza di una legislazione garantista, le controversie in materia sono davvero numerose. Insomma, per farla breve non passa giorno che non ci sia qualcuno che mi contatti fuori di sé per lamentare che a distanza di settimane, dopo aver cambiato gestore, è ancora in attesa che gli venga rimessa a disposizione la linea o che i servizi promessi erano una sonora bufala e via dicendo. Subito dopo la lamentela, mi viene posta la solita domanda: “avvocato posso fargliela pagare, possibilmente cara”? Direi di sì …

lunedì 18 maggio 2015

CIRCOLAZIONE STRADALE E INTERNET: L’AUTOVELOX NON PERDONA, GOOGLE MAPS SI!


La notizia apparsa la scorsa settimana su alcuni quotidiani mi ha fatto decisamente sorridere e, soprattutto, ricordare che il diritto è anche questo: creatività e fantasia! E allora, nell’era digitale, via libera alle prove fornite dal web, specie se tracciano i luoghi frequentati in tempo reale. Ciò che mi è parso più divertente, tuttavia, è la circostanza che a produrre in giudizio le mappe di Google, non è stato l’avvocato che ha difeso l’automobilista in contravvenzione ma il legale che nella vicenda ha rappresentato il Comune contravventore. Insomma, un clamoroso autogol! Venendo al nocciolo della questione la sentenza emessa dal Tribunale di Savona contiene non pochi e interessanti spunti giuridici che trovo utile evidenziare considerato che, di fatto, è intorno a questi che si sviluppano le strategie e le argomentazioni difensive. E allora, una volta  descritta brevemente la vicenda, credo sia opportuno rammentare, innanzitutto, secondo la definizione data dal codice della strada, cosa si intenda per centro abitato… 

venerdì 15 maggio 2015

CONDIZIONATORE IN CONDOMINIO? STAI FRESCO!


Tra poco arriva l’estate e, per difendersi dalla calura, molti ricorreranno all’installazione di un condizionatore. Quando, però, si abita in un condominio, la scelta di dotarsi di un impianto di condizionamento deve fare i conti con una serie di regole da rispettare specie se per necessità l’unica opzione possibile è quella di utilizzare la facciata dello stabile. Pur partendo dal presupposto che secondo il codice civile ciascun condomino ha diritto di servirsi della cosa comune (e quindi, nel caso del condizionatore, della facciata dell’edificio), è altresì vero che l’esercizio di tale diritto non deve alterare la destinazione del bene che è appunto comune, né impedirne l’altrui paritario uso, né tantomeno recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. E allora come comportarsi per soddisfare la propria esigenza e non ledere i diritti altrui?

martedì 12 maggio 2015

ASSICURAZIONE: INFORMATIVA ESAUSTIVA, CHIARA E COMPLETA


Mai come oggi si avverte il bisogno di garanzie e certezze. Garanzie sulla salute, in caso di malattia, sulla casa, sulla perdita di lavoro, sui beni in genere e chi più ne ha ne metta. In altre parole, si avverte il bisogno di essere garantiti rispetto al verificarsi di certi eventi che avrebbero conseguenze dannose, e talvolta devastanti, sulla propria vita e sul proprio patrimonio. Mi riferisco, per esempio, al caso, ahimè assai frequente di questi tempi, di coloro che perdendo il posto di lavoro rischiano di perdere, quale conseguenza più immediata, anche l’abitazione acquistata a fronte di un prestito di denaro. Come pagare la rata di finanziamento se viene a mancare la fonte di reddito data dal lavoro? Sorge, quindi, la necessità di stipulare un contratto assicurativo per soddisfare l’esigenza di garantire se stessi o il proprio patrimonio dal verificarsi di un evento futuro e incerto, tecnicamente chiamato rischio. Nel contratto assicurativo, dunque, il rischio, il cui verificarsi dipende da cause esterne alla volontà di assicuratore e assicurato, si trasforma in una spesa. In altre parole il versamento del premio, ovvero il costo della garanzia, quantificato sulla base di alcuni parametri, fa sorgere in capo all’assicuratore l’obbligo di versare una certa somma di denaro, pattuita al momento della sottoscrizione del contratto, sotto forma di capitale o di rendita, al verificarsi dell’evento garantito. Ma come fa l’assicuratore ad individuare il prodotto più adatto alle esigenze del proprio cliente affinché, all’occorrenza, risulti efficace? 

sabato 9 maggio 2015

SEPARAZIONE E DIVORZIO: OK AL MANTENIMENTO ANCHE SE DAVANTI AL SINDACO


Qualche giorno fa ho ritenuto che fosse opportuno focalizzare l’attenzione sulla necessità di distinguere ciò che ormai comunemente viene chiamato “divorzio breve”, indicandosi con tale espressione il tempo che intercorre tra la separazione e, appunto il divorzio, rispetto alle procedure di separazione e divorzio, denominate “lampo” tra le quali è ricompresa quella che è possibile esperire davanti al sindaco. Tra le precisazioni necessarie avevo, così, evidenziato che era possibile ricorrere a tale procedura per ottenere separazione e divorzio, ma anche la modifica delle condizioni, stabilite in tali occasioni, solo se i contenuti dell’accordo, manifestato davanti al primo cittadino, non toccassero questioni patrimoniali e, quindi, di carattere economico, così come avevo sottolineato che non era possibile ricorrere a tali procedure in presenza di figli. In sintesi, la prima interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con riguardo alla legge introduttiva di tali nuove procedure era decisamente restrittiva, consentendo di ricorrere a queste modalità solo in pochissimi casi, ovvero solo nel caso di divorzi congiunti e separazioni consensuali privi di contenuti economici e in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o disabili. In realtà subito dopo l’entrata in vigore della Legge, l’infelice dizione “patti di trasferimento patrimoniale”, pur in presenza del parere ministeriale, ha condotto ad un’applicazione disomogenea della norma. Recentemente, quindi, il Ministero è nuovamente intervenuto per allargare le possibilità applicative e soprattutto fare chiarezza. Vediamo come… 

mercoledì 6 maggio 2015

CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ASSICURAZIONE PAGA I DANNI ANCHE SE IL VEICOLO È IN SOSTA!


Interessante e chiarificatrice la decisione assunta qualche giorno fa dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo al concetto di circolazione stradale e alla definizione di veicolo. I giudici, infatti, nell’affrontare il tema dell’applicazione delle norme sull’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto hanno delineato con chiarezza espositiva i confini di applicabilità delle stesse in relazione appunto alla circolazione dei veicoli. Come spesso ho avuto modo di evidenziare le compagnie assicurative tentano in ogni modo di esimersi dall’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla messa in circolazione dei veicoli e, quindi, di volta in volta sollevano eccezioni pretestuose mirate unicamente alla tutela del proprio portafoglio. Capita, allora, sovente che i liquidatori delle imprese, vale a dire coloro che sono preposti alla gestione e appunto alla liquidazione dei sinistri, rifiutino di erogare il risarcimento evidenziando, per esempio, che il veicolo non circolava ma era in sosta. Secondo tale interpretazione ad hoc, quindi, le compagnie non dovrebbero rispondere dei danni provocati dall’improvvisa apertura dello sportello, o portiera, poiché tale fatto non andrebbe ricondotto strettamente alla circolazione dei veicoli oppure, ancora, non si potrebbe dare luogo al risarcimento dei danni cagionati dal veicolo in sosta che a seguito di guasto tecnico si è incendiato o inoltre perché i danni sono stati provocati da un veicolo che in quel frangente non svolgeva funzioni strettamente attinenti alla circolazione. Il Supremo Consesso è, dunque, intervenuto a fare chiarezza ritenendo che… 

lunedì 4 maggio 2015

#NESSUNOTOCCHIMILANO: CHI RISARCISCE I DANNI DEI NO EXPO?


La data del primo maggio 2015 sarà ricordata, a Milano e nel mondo, per due eventi importanti: da un lato per la tanto attesa inaugurazione di Expo2015, dall’altro per i deprecabili fatti di guerriglia commessi dai Black Bloc che hanno inquinato le ragioni della pacifica protesta dei movimenti contrari alla gigantesca esposizione. Inutile sottolineare che, a prescindere dal pensiero di ognuno, il dissenso manifestato attraverso la partecipazione pacata ad un corteo che sfila per le vie della città, non è altro che una delle tante espressioni del sistema democratico su cui si basa il nostro Paese. Esso è legittimo, rispettabile ed anzi auspicabile in una modello politico che si regge sulla partecipazione del popolo al governo dello Stato e che ha, quindi, il diritto di esprimere il proprio pensiero. A mio avviso, infatti, la rivoluzione e il cambiamento, auspicato da taluni, condivisibile o meno che sia, non può che passare attraverso la manifestazione pacata del proprio dissenso e non per il tramite di sistemi reazionari violenti che generano caos con la falsa illusione che ciò possa condurre all’annientamento totale da cui, poi, far ripartire la rinascita ed il rinnovamento. Ma questo è solo il mio pensiero e non ho, né posso avere, la pretesa che sia condiviso. Mi limito, quindi, ad evidenziare che la distruzione del capitalismo, concetto che meriterebbe ben più di qualche riga di riflessione, nelle forme alle quali abbiamo tristemente assistito, spesso si traduce in gravi danni per coloro che con capitali e ricchezza nulla hanno a che fare. Vediamo come…