Il recente caso del Sindaco di Roma Virginia Raggi, che si è ritrovata, a sua insaputa, beneficiaria di due polizze assicurative stipulate da un’altra persona, ha riempito e tuttora riempie le pagine di giornali e telegiornali, suscitando polemiche politiche, sospetti di corruzione, sconcerto e ilarità fra quanti si chiedono come sia possibile che solo ai politici capiti di trovarsi ignari intestatari di proprietà, conti e ora anche di polizze sulla vita. Ma, in realtà, al di là della connotazione politica o del profilo investigativo giudiziario che la vicenda può assumere o rivestire, l’essere, senza saperlo, beneficiari di un rapporto contrattuale non è una cosa anomala, sospetta o vietata, anzi, è espressamente previsto e consentito dal nostro ordinamento. Vediamo in che modo ….
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lunedì 13 febbraio 2017
giovedì 16 luglio 2015
SE CADI A CAUSA DI UNA BUCA VICINO A CASA, SCORDATI IL RISARCIMENTO!
La responsabilità per i danni che subiscono gli utenti di strade e marciapiedi a causa delle buche presenti su di essi è una delle questioni più dibattute nelle aule di Tribunale. Risulta difficile, tra l’altro, comprendere le ragioni di alcune decisioni in base alle quali la Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia ecc.) non è stata ritenuta responsabile dei danni subiti dagli ignari avventori di questi luoghi. Credo, dunque, che sia importante tornare sull’argomento per approfondirne la portata e cercare di fare un po’ di chiarezza. A mio avviso, molte volte non ci si rende conto che le variabili da cui dipende l’accoglimento delle richieste risarcitorie dei danneggiati sono diverse. Sebbene, infatti, la responsabilità della Pubblica Amministrazione che ha in custodia la strada e le sue pertinenze abbia carattere oggettivo occorre tuttavia che la vittima che lamenta danni superi, tramite il proprio legale, il vaglio di alcune indefettibili circostanze affinché la propria richiesta risarcitoria possa essere accolta. Per tutti coloro che si trovino a fare i conti con una tale esperienza sembra scandaloso e inaccettabile che venga rigettata la richiesta di risarcimento dei danni conseguiti ad infortuni causati dall’incuria in cui si trovano i beni demaniali. Ciò nonostante, le ragioni delle decisioni in parola sono giuridicamente apprezzabili. Vediamo perché…
mercoledì 6 maggio 2015
CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ASSICURAZIONE PAGA I DANNI ANCHE SE IL VEICOLO È IN SOSTA!
Interessante e chiarificatrice la decisione assunta qualche giorno fa dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo al concetto di circolazione stradale e alla definizione di veicolo. I giudici, infatti, nell’affrontare il tema dell’applicazione delle norme sull’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto hanno delineato con chiarezza espositiva i confini di applicabilità delle stesse in relazione appunto alla circolazione dei veicoli. Come spesso ho avuto modo di evidenziare le compagnie assicurative tentano in ogni modo di esimersi dall’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla messa in circolazione dei veicoli e, quindi, di volta in volta sollevano eccezioni pretestuose mirate unicamente alla tutela del proprio portafoglio. Capita, allora, sovente che i liquidatori delle imprese, vale a dire coloro che sono preposti alla gestione e appunto alla liquidazione dei sinistri, rifiutino di erogare il risarcimento evidenziando, per esempio, che il veicolo non circolava ma era in sosta. Secondo tale interpretazione ad hoc, quindi, le compagnie non dovrebbero rispondere dei danni provocati dall’improvvisa apertura dello sportello, o portiera, poiché tale fatto non andrebbe ricondotto strettamente alla circolazione dei veicoli oppure, ancora, non si potrebbe dare luogo al risarcimento dei danni cagionati dal veicolo in sosta che a seguito di guasto tecnico si è incendiato o inoltre perché i danni sono stati provocati da un veicolo che in quel frangente non svolgeva funzioni strettamente attinenti alla circolazione. Il Supremo Consesso è, dunque, intervenuto a fare chiarezza ritenendo che…
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