La malattia è un fatto tragico nella vita di un essere umano, comporta limiti, sofferenze e mutamenti importanti del vivere quotidiano. Quando ciò accade a uno dei coniugi, il “vincolo solidaristico” che discende dal matrimonio comporta, tra gli altri, anche il dovere di assistenza che diviene più pregnante proprio nei momenti di grave difficoltà. Se è pur vero, infatti, che l’obbligo di assistenza si estende a tutte le esigenze di vita dell’altro coniuge e quindi non va e non può essere circoscritto alle esigenze essenziali nel caso di estremo bisogno, è altresì vero che nell’ipotesi di malattia, intendendosi con ciò non solo quella che colpisce il fisico ma anche quella psichica, tale dovere assume connotati più importanti. E allora, l’amore, la stima, il conforto che in condizioni normali i coniugi reciprocamente si scambiano, si moltiplicano e si amplificano nel momento di maggior vulnerabilità. E’ per tale motivo che i giudici, nell’interpretazione del dettato normativo, assumono decisioni piuttosto severe e significative nei confronti di tutti coloro che violano tale dovere, stabilendo, a carico di questi ultimi, non solo la responsabilità della fine del vincolo coniugale ma anche il risarcimento del danno per l’illecito commesso all’interno della famiglia. Sul punto la norma all’art. 143 del codice civile, nominato “Diritti e doveri reciproci dei coniugi”, dice che…