Qualche giorno fa ho ritenuto che fosse opportuno focalizzare l’attenzione sulla necessità di distinguere ciò che ormai comunemente viene chiamato “divorzio breve”, indicandosi con tale espressione il tempo che intercorre tra la separazione e, appunto il divorzio, rispetto alle procedure di separazione e divorzio, denominate “lampo” tra le quali è ricompresa quella che è possibile esperire davanti al sindaco. Tra le precisazioni necessarie avevo, così, evidenziato che era possibile ricorrere a tale procedura per ottenere separazione e divorzio, ma anche la modifica delle condizioni, stabilite in tali occasioni, solo se i contenuti dell’accordo, manifestato davanti al primo cittadino, non toccassero questioni patrimoniali e, quindi, di carattere economico, così come avevo sottolineato che non era possibile ricorrere a tali procedure in presenza di figli. In sintesi, la prima interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con riguardo alla legge introduttiva di tali nuove procedure era decisamente restrittiva, consentendo di ricorrere a queste modalità solo in pochissimi casi, ovvero solo nel caso di divorzi congiunti e separazioni consensuali privi di contenuti economici e in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o disabili. In realtà subito dopo l’entrata in vigore della Legge, l’infelice dizione “patti di trasferimento patrimoniale”, pur in presenza del parere ministeriale, ha condotto ad un’applicazione disomogenea della norma. Recentemente, quindi, il Ministero è nuovamente intervenuto per allargare le possibilità applicative e soprattutto fare chiarezza. Vediamo come…