Qualche giorno fa uno dei nostri contributor ha messo in
evidenza lo stato dell’arte sulla questione anatocismo bancario (post del 2
ottobre) ponendo in risalto i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali
italiani sull’entrata in vigore della norma che, di fatto, ha stabilito
l’illegittimità dell’anatocismo bancario. Qualche Tribunale (isolato, per la
verità) ritiene che in assenza del regolamento attuativo del CICR la norma (il
novellato art. 120 del Testo Unico Bancario) non sia ancora applicabile e altri
invece (la maggior parte), come quello di Milano, che il divieto sia già
cogente e applicabile. Oggi, dopo che una delle mie assistite ha ricevuto,
unitamente all’estratto conto periodico, la comunicazione contenente l’ennesimo
provvedimento del Tribunale di Milano, da parte del proprio istituto di credito,
anch’esso stangato dai giudici, ritengo doveroso spendere due righe per
aggiungere ulteriore risonanza all’Ordinanza in questione. Il provvedimento
risale al luglio scorso ma solo in questi giorni la Banca condannata sta
ottemperando all’obbligo di dar notizia ai propri correntisti del contenuto
dello stesso. E così con una bella (si fa per dire) noticina accompagnatoria, i
clienti dell’Istituto di credito condannato, vale a dire Unicredit, stanno
ricevendo l’informativa sul divieto di applicazione degli interessi
anatocistici. Ma in concreto, che significato assume per il correntista tale comunicazione?
Eh già, perché la mia patrocinata, appena ricevuta la letterina contenente
l’avviso, mi ha chiamata chiedendomi come dovesse interpretare tale avviso.
Credo, allora, che tornare sulla questione per una breve riflessione non guasti
affatto …