Nel web impazza la notizia. Non c’è quotidiano giuridico e di informazione che non ne abbia parlato sia prima della data del 3 novembre sia successivamente per rimarcare le conseguenze, vale a dire le sanzioni, in caso di fermo da parte delle Autorità che scatteranno tuttavia a partire dal 4 dicembre prossimo. Il post di oggi è, pertanto, dedicato ai lettori che ci hanno chiamato o ci hanno scritto per chiederci chiarimenti sulla norma che stabilisce l’entrata in vigore dell’obbligo di effettuare tempestiva comunicazione alla Motorizzazione in caso di affidamento dell’auto ad un soggetto diverso da quello indicato appunto sul libretto. Si tratta in sintesi di una sorta di intestazione temporanea, annotata sul libretto, che dovrebbe avere il pregio di fornire certezza con riguardo al soggetto che pone in circolazione un veicolo vale a dire di identificazione del conducente, utile sia in caso di incidente stradale sia in caso di contravvenzione alle norme del codice della strada per punire l’effettivo contravventore. Senza pretesa di esaustività e, soprattutto, senza che ciò possa costituire un incentivo al raggiro della norma, che a mio avviso si ripropone uno scopo assai pregevole, cerchiamo di capire bene se l’obbligo è rivolto anche ai familiari e amici dell’intestatario e con quali modalità andrà esercitato.
INNANZITUTTO CONTA IL TEMPO DI AFFIDAMENTO DEL VEICOLO Prima di affrontare qualunque altra questione e fornire precisazioni più dettagliate sui soggetti tenuti alla comunicazione è bene, a mio avviso, chiarire a gran voce che tale obbligo, riguardante tutte le situazioni che sorgeranno dopo il 3 novembre e non anche quelle antecedenti a tale data (la norma non ha effetto retroattivo), si riferisce solo all’uso di veicoli che si protragga per più di trenta giorni naturali e consecutivi. Per giorni naturali si intende tutti i giorni senza esclusione di festivi, domeniche e altro e, quindi, per dirla in breve di calendario. Per consecutivi si intende che non ci devono essere interruzioni nell’affidamento. Già solo questa fondamentale precisazione delimita, dunque, fortemente l’ambito di applicazione della norma.
LA PROVA È A CARICO DELLE AUTORITÀ Tra l’altro in mancanza della comunicazione e in caso di fermo da parte delle Autorità, preposte al controllo della circolazione, dovranno essere queste ultime a dare la prova che il conducente abbia commesso l’infrazione della mancata comunicazione alla Motorizzazione ovvero dovranno fornire la prova, decisamente onerosa, tant’è che noi giuristi siamo soliti definirla diabolica, che il prestito della vettura si è protratto per più di trenta giorni naturali e consecutivi. Laddove, peraltro, l’agente accertatore ritenga comunque di contestare l’infrazione poiché il conducente non ha con sé la documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione considerata dovuta, e di comminare così la relativa sanzione (che è compresa tra 705 e 3.526 euro), la stessa dovrà essere notificata al proprietario risultante dal libretto e, eventualmente, al diverso soggetto che risulta indicato nel libretto quale utilizzatore abituale (Circolare del Ministero degli Interni n. 300/a/7812/14/106/16 del 31 ottobre 2014). Inutile precisare che la contestazione effettuata, tout court, senza la prova dell’uso, da parte del guidatore fermato, per oltre trenta giorni di calendario consecutivi, potrà essere impugnata con le forme dell’opposizione a sanzione amministrativa (magari, vista la sanzione decisamente salata, con l’aiuto di un bravo avvocato).
FAMILIARI CONVIVENTI Tra le domande più ricorrenti vi è quella se vi sia obbligo di comunicare il nominativo dei familiari conviventi che utilizzano d’abitudine il veicolo intestato ad uno di questi soltanto. Ebbene, intanto, occorre distinguere tra familiari non conviventi, di cui dirò dopo, e familiari conviventi, ovvero quelli risultanti dal certificato denominato stato di famiglia, per i quali non vi è assolutamente obbligo, anche se l’uso è superiore ai trenta giorni, ma solo facoltà di effettuare tale comunicazione. Vale la pena, peraltro, nel caso si incappi in un agente poco elastico, far specificare nel verbale di contravvenzione che si contesta lo stesso poiché il conducente riveste la qualità di familiare convivente; basterà quindi, in sede di opposizione, produrre il certificato attestante la convivenza per ottenere l’annullamento del verbale. Ho detto facoltà poiché potrebbe accadere per esempio che un genitore che presti d’abitudine l’autovettura al figlio convivente (ma anche non convivente per i motivi più diversi), ritenga utile, per responsabilizzare il medesimo, effettuare la comunicazione in parola al competente ufficio di Motorizzazione. In tal modo le eventuali contravvenzioni al codice della strada verranno notificate anche al figlio il quale, responsabile dell’affidamento, si troverà anch’esso obbligato solidalmente nei confronti della Pubblica Amministrazione a corrispondere l’ammontare della sanzione.
FAMILIARI NON CONVIVENTI Per costoro, vale a dire quelli che non sono ricompresi nello stato di famiglia, sarà applicabile la norma che impone l’obbligo di comunicazione solo se si tratta di prestito che si protragga per tutto il periodo previsto dalla legge e, quindi, per oltre trenta giorni di calendario consecutivi. Se l’uso è saltuario e breve, dunque, non vige alcun obbligo. Ricordiamoci tutti che è l’agente accertatore che dovrà provare l’utilizzo nella forma continuativa prevista dalla norma.
PER AMICI E IN AZIENDA Per ciò che concerne gli amici vale lo stesso principio appena richiamato e, quindi, l’obbligo sussiste ma sarà effettivo solo se l’utilizzo si prolunga per un tempo superiore ai trenta giorni. Il prestito di cortesia per un giorno o due all’amico o al vicino di casa, dunque, non fa scaturire alcun obbligo di comunicazione. Per quanto concerne le auto aziendali occorre invece una precisazione; se si tratta di autovettura aziendale concessa in uso al dipendente come fringe benefit, vale a dire come ulteriore emolumento oltre a quello monetario, o come mezzo di servizio, non vi è alcun obbligo di comunicazione. Se al contrario il dipendente ha ricevuto o riceverà successivamente al 3 novembre appena passato, per un tempo che si stima superiore ai trenta giorni, l’autovettura aziendale in comodato d’uso gratuito, esclusivo e libero, con facoltà quindi, di utilizzarlo sia nel fine settimana sia in orario di lavoro, allora vigerà l’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione e conseguente annotazione sul libretto di circolazione.
IN SINTESI E IN GENERALE L’obbligo di comunicazione non riguarda chi utilizza già da diverso tempo veicoli non di sua proprietà poiché la legge, come ho già anticipato non è retroattiva, ma chi, successivamente al 3 novembre 2014, sarà beneficiario di un contratto di comodato (scritto oppure orale), noleggio o leasing di veicoli altrui di durata superiore a un mese.
CHI PROVVEDE ALLA COMUNICAZIONE? Il soggetto che dovrà provvedere alla comunicazione è colui che riceve il veicolo in uso per un tempo superiore ai trenta giorni; ciò significa che dovrà provvedervi il familiare non convivente oppure il comodatario, il noleggiatore oppure il locatario del contratto di leasing. Tuttavia, con delega di questi ultimi, può provvedervi anche il proprietario del veicolo. La Motorizzazione annoterà l’intestazione temporanea nell’Archivio Nazionale dei veicoli e rilascerà un tagliando da attaccare alla carta di circolazione. In alcuni casi, come quello del noleggio superiore ai trenta giorni, è sufficiente la comunicazione senza che sia necessaria anche l’aggiornamento del libretto; basta, dunque, una ricevuta che non è neppure obbligatorio, anche se consigliabile, tenere a bordo del veicolo. La sua mancanza, quindi, non comporta sanzione.
QUANTO COSTA L’ADEMPIMENTO Anche in questo caso, ahimè, occorrono bolli e diritti e quindi a corredo della comunicazione andrà allegata la ricevuta del versamento di 16 euro sul conto corrente postale n. 4028, per l’imposta di bollo, e di 9 euro sul conto n. 9001 per i diritti di Motorizzazione.
Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite