mercoledì 24 giugno 2015

AFFITTO: COSA SUCCEDE AI CONVIVENTI SE L’INQUILINO MUORE?


Quando si parla di locazione di immobili è facile sentir parlare di disdetta, di recesso anticipato, di cessata locazione, di proroghe. Tutti concetti noti e piuttosto discussi, ma cosa succede se l’inquilino muore e l’unità immobiliare locata è abitata anche da altre persone? Il contratto e, quindi, tutte le condizioni in esso contenute, si trasmettono automaticamente a questi soggetti oppure è necessario trovare un nuovo accordo con il proprietario di casa? E ancora, è possibile per gli eredi conviventi dell’inquilino dare disdetta perché non più interessati a permanere nell’appartamento? E se, invece, gli eredi non convivevano stabilmente con il locatario ma si prendevano soltanto cura di quest’ultimo standogli vicino saltuariamente, subentrano ugualmente nel contratto? In ultimo, cosa succede se l’inquilino, prima che morisse, aveva già deciso di recedere dal contratto comunicando al proprietario la disdetta anticipata? In tale ultimo caso, gli eredi conviventi devono ugualmente inviare un’altra disdetta, nel caso vogliano lasciare la casa, oppure vale quella già mandata dal conduttore? Le questioni che si pongono sono dunque diverse e credo sia opportuno affrontarle una ad una per chiarire, giuridicamente parlando, come ci si debba comportare per essere rispettosi della legge e, soprattutto, non incorrere in contenziosi. A questo punto non mi resta che cominciare a trattarle…