Con una recente sentenza, la Corte dei Conti ha condannato
per danno erariale un funzionario comunale per aver fatto realizzare alcuni
attraversamenti pedonali su manto stradale di colorazione verde. Infatti,
secondo i giudici contabili, la maggiore spesa sostenuta per realizzare tali
innovativi attraversamenti costituisce un danno erariale non solo in quanto di
nessuna utilità per l’amministrazione comunale stessa e la comunità
amministrata, ma anche perché contraria alle disposizioni di legge, che non consentirebbero
colorazioni particolari del manto stradale. Devono ritenersi, quindi, contrari
alla legge gli attraversamenti pedonali su fondo stradale colorato che si
stanno diffondendo in alcune regioni e per i più disparati fini?
LA LEGGE in realtà non
prescrive nulla in merito alla colorazione del manto stradale, concentrandosi
infatti solo su quella della segnaletica. Infatti, l’art. 40 del Codice della
Strada (D. Lgs. n. 285/1992), nel disciplinare la segnaletica orizzontale, costituita da strisce, frecce e scritte
poste sulla pavimentazione stradale per regolare la circolazione stradale, per
guidare gli utenti e per fornire prescrizioni circa il comportamento da
seguire, rinvia al Regolamento per quanto riguarda le forme, le dimensioni, i
colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali orizzontali. E, a sua volta,
il Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992, stabilisce espressamente solo
che i colori dei segnali orizzontali
sono il bianco, il giallo, l’azzurro e il giallo alternato con il nero
(art. 137, comma 5); che gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di
marcia (art.145); che nessun altro segno è consentito sulle carreggiate
stradali soggette a pubblico transito, all’infuori di quanto previsto dalle
norme in questione (art.155). Ma nulla dice e nulla stabilisce il regolamento
in merito al colore del manto stradale in corrispondenza della segnaletica,
essa sì accuratamente disciplinata nelle su esposte norme.
LE DIRETTIVE E I DECRETI L’art.
45 del codice della strada tuttavia nel vietare l’impiego di segnaletica
stradale non conforme a quella stabilita dal Codice stesso e dal Regolamento,
richiama anche le direttive e i decreti ministeriali, che, pur non avendo forza
di legge, per effetto di tale richiamo, vengono ad assumere un’analoga funzione
precettiva nella materia che stiamo trattando. Ed è così che, pertanto, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2006
n. 777 (cosiddetta II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle
norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’istallazione
e la manutenzione), pur contenendo solo istruzioni ed indicazioni operative,
viene a costituire l’unico riferimento
testuale vincolante, che esplicita e motiva il diniego alla diffusione di
attraversamenti pedonali diversamente colorati.
SUL COLORE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI Il punto 5 della ii direttiva infatti, intitolato proprio “Attraversamenti pedonali colorati o
rialzamenti”, pur riconoscendo che allo stato non vi sono norme che
impongano una particolare colorazione del manto stradale, dichiara
espressamente il suo sfavore per le
colorazioni innovative che, sebbene ispirate generalmente dal desiderio di
conseguire migliori condizioni di sicurezza stradale, di fatto a volte
risultano invece peggiorative per la sicurezza, altre volte non adeguate allo
scopo che si vogliono prefiggere, o addirittura in violazione di norme. A
parte, infatti, la necessità di assicurare che gli utenti della strada
riconoscano e rispettino la segnaletica formalmente prevista dall’art. 41 del
Codice della strada, che per questo deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, da un punto di vista
squisitamente tecnico, questi sono i rilievi che muove a tali colorazioni
alternative:
1) non vi è una documentazione che dimostri l’efficienza di
queste iniziative, né in termini di migliorata sicurezza, né in termini di
permanenza nel tempo di adeguate caratteristiche di aderenza del fondo stradale
e del colore;
2) l’illusione che l’attraversamento pedonale così realizzato
risulti meglio visibile è presto smentita dal tempo e dalla immediata
constatazione che utilizzando un qualsiasi colore di fondo diverso dal grigio
scuro o dal nero del conglomerato bituminoso si riduce il rapporto di contrasto
tra i colori e si riduce quindi anche la visibilità dell’attraversamento. Cosa
che peggiora ulteriormente in condizioni di scarsa visibilità, notturne o sotto
bagnato;
3) agli attraversamenti pedonali non regolati da semaforo sono
inoltre individuabili ed indicati con i prescritti segnali verticali, per cui
non si ravvisa la necessità di ulteriori accorgimenti.
CONCLUDENDO da qui,
deriva l’antigiuridicità della condotta
addebitata al funzionario comunale dalla Corte dei Conti nella sentenza da
cui è partita la nostra riflessione. Un’antigiuridicità ancor più aggravata, ai
fini della configurabilità del danno
erariale, dalla qualificazione professionale del funzionario, che avrebbe
dovuto indurlo, usando un minimo di diligenza, ad approfondire la questione per
valutare la portata delle citate disposizioni normative e per ricercare, ove
non in possesso dell’Amministrazione, le direttive fornite dal competente
Ministero nella materia in questione ed accertarsi dell’antigiuridicità della
scelta cromatica che voleva attuare (Corte
dei Conti, sez. Veneto, sentenza del 14/03/2017, n. 38).
Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente
Parlando