Una recente decisione della Corte di Cassazione mi ha fatto ricordare il caso di una donna che ho assistito qualche anno fa, sia in quanto vittima di un sinistro stradale sia nella veste di moglie e madre di due bimbi, all’epoca di nove e undici anni, nel procedimento di separazione dal marito. In breve Daniela, rimasta vittima di un grave incidente stradale che le aveva procurato importanti lesioni agli arti inferiori, con postumi invalidanti di entità piuttosto seria ed un lunghissimo periodo di convalescenza, aveva scoperto che Luigi, il marito, nel frattempo, aveva intrapreso una relazione con una collega di lavoro. L’infedeltà perpetrata dal coniuge in un momento tanto delicato della sua esistenza le aveva reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e, pertanto, sorda di fronte alle richieste di perdono di Luigi che, pur di non perdere la possibilità di stare accanto ai propri figli, era disposto a dimenticare l’amante e tentare di ricostituire il ménage familiare, aveva comunque voluto procedere con la richiesta di separazione. Di fronte a una tale risoluta decisione Luigi, una volta lasciata l’abitazione coniugale, aveva iniziato a vedere i piccoli secondo le consuete modalità di visita, mantenendo tuttavia una condotta via via sempre meno rispettosa di giorni e orari, sottraendo per lunghi periodi i bimbi dalla vigilanza e dall’affetto materno e trattenendoli con sé al di fuori degli accordi temporaneamente assunti, in attesa della pronuncia del giudice. Daniela, dunque, chiedeva se una tale condotta fosse legittima e come potesse tutelare il suo ruolo genitoriale…