mercoledì 19 marzo 2014

AFFITTI IN NERO: BOCCIATA LA NORMA A FAVORE DELL’EMERSIONE


Merita indubbiamente una breve nota la sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale il 14 marzo scorso che ha ritenuto fondata la questione sollevata da alcuni Tribunali sulla legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 che ha dettato disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. In sintesi i giudici della Consulta hanno censurato le norme poiché emanate dal Governo eccedendo i poteri conferiti dal Parlamento e legiferando, pertanto, oltre i limiti stabiliti dalla Legge Delega. Di fatto la dichiarazione di illegittimità delle due norme ha travolto uno dei capisaldi della cedolare secca sugli affitti che stabiliva una sorta di premio per tutti gli affittuari. Questi ultimi infatti, denunciando la sussistenza di contratti in nero, ottenevano la possibilità, consentita dalle norme ora abrogate, di registrare un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni più quattro con un canone pari al triplo della rendita catastale oltre all’adeguamento Istat e quindi un canone decisamente più basso. Tale possibilità era prevista nei casi in cui il contratto non fosse stato, appunto, registrato entro i termini di legge, fosse stato indicato un affitto inferiore a quello effettivo e fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio, ovvero finalizzato ad eludere la locazione effettivamente sussistente. Vediamo, dunque, quali sono le ragioni che hanno indotto i giudici a cancellare le norme in questione...