mercoledì 19 marzo 2014

AFFITTI IN NERO: BOCCIATA LA NORMA A FAVORE DELL’EMERSIONE


Merita indubbiamente una breve nota la sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale il 14 marzo scorso che ha ritenuto fondata la questione sollevata da alcuni Tribunali sulla legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 che ha dettato disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. In sintesi i giudici della Consulta hanno censurato le norme poiché emanate dal Governo eccedendo i poteri conferiti dal Parlamento e legiferando, pertanto, oltre i limiti stabiliti dalla Legge Delega. Di fatto la dichiarazione di illegittimità delle due norme ha travolto uno dei capisaldi della cedolare secca sugli affitti che stabiliva una sorta di premio per tutti gli affittuari. Questi ultimi infatti, denunciando la sussistenza di contratti in nero, ottenevano la possibilità, consentita dalle norme ora abrogate, di registrare un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni più quattro con un canone pari al triplo della rendita catastale oltre all’adeguamento Istat e quindi un canone decisamente più basso. Tale possibilità era prevista nei casi in cui il contratto non fosse stato, appunto, registrato entro i termini di legge, fosse stato indicato un affitto inferiore a quello effettivo e fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio, ovvero finalizzato ad eludere la locazione effettivamente sussistente. Vediamo, dunque, quali sono le ragioni che hanno indotto i giudici a cancellare le norme in questione...


ZERO SUPERSCONTI AGLI INQUILINI CHE DENUNCIANO IL NERO in virtù del fatto che il Governo ha legiferato, con lo strumento del Decreto Legislativo, in spregio al principio contenuto nell’art. 76 della Costituzione eccedendo quindi i poteri che il Parlamento gli aveva espressamente e specificatamente conferito in materia di federalismo fiscale a mezzo della Legge Delega n. 42 del 2009. Mi spiego meglio: la Legge Delega del 2009 aveva conferito al Governo l’esercizio della funzione legislativa al fine di assicurare e garantire una certa autonomia finanziaria a comuni, province, città metropolitane e regioni. Risulta dunque chiaro, anche ai non tecnici, come di fatto con l’introduzione delle norme, sulle quali è stata poi sollevata la questione di legittimità costituzionale, il Governo abbia un tantino sforato dalle finalità dettate dalla Legge Delega. La stessa, infatti, aveva circoscritto i confini del potere legislativo ad una disciplina molto diversa rispetto a quella sulla quale di fatto ha legiferato. I commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 hanno infatti introdotto la possibilità di registrare contratti di locazione ad uso abitativo in modo automatico con canone e durata diversi da quelli pattuiti nell’accordo in nero. Ciò nelle ipotesi di ritardata registrazione dei contratti o di simulazione oggettiva dei medesimi (nel caso di registrazione di un contratto di comodato), pur previste ed espressamente sanzionate nella disciplina tributaria di settore, che nulla aveva a che fare, come visto, con le finalità indicate nell’art. 2 della Legge Delega del 2009. 

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E’ STATO IGNORATO Oltre a ciò le norme in parola, secondo i giudici della Corte Costituzionale, non terrebbero conto di un altro principio enunciato nella Legge Delega che espressamente prescrive di procedere nel rispetto delle regole sancite dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212. Statuto che, a sua volta, prevede, all’art. 10, comma 3, ultimo periodo, che “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”. Da ciò deriva per di più, parafrasando le parole dei giudici, che la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare addirittura una novazione quanto a canone e a durata, ovvero un contratto nuovo, legislativamente imposto, in relazione a questi due elementi fondamentali. Ciò sarebbe contrario anche ad altra norma dello Statuto; vale a dire al principio che impone obblighi di informazione a favore del contribuente. Principio completamente dimenticato poiché la sostituzione contrattuale in parola opererebbe in via automatica, a seguito della mancata tempestiva registrazione del contratto anche di un solo giorno rispetto a quello indicato dalla legge (trenta giorni dalla firma).

CARTA STRACCIA I contratti registrati con queste modalità sono nulli, la decisione ha effetto retroattivo e, quindi, i contratti automaticamente registrati per effetto della denuncia degli inquilini diventano carta straccia a partire dal 6 giugno 2011. Addio, dunque, alle denunce degli spioni per effetto della bocciatura! A questo punto il Legislatore, attraverso modalità diverse e nel rispetto di principi superiori, dovrà immaginare strumenti più coerenti e rispettosi per stanare gli evasori. 


Avv. Patrizia Comite - Studio Comite