"Avvocato, ma secondo lei, è valida la disdetta del contratto di assicurazione fatta tramite fax oppure via e-mail, nel termine pattuito o in quello diverso stabilito dalla legge?" È una domanda, quasi quotidiana, che mi viene rivolta non solo dagli assicurati ma anche dagli assicuratori, sia da parte di quelli che vorrebbero accaparrarsi un nuovo cliente, sia da quelli che, invece, subiscono la disdetta effettuata nei termini previsti dal contratto o dalla legge. La questione non è di poco conto e cercare di fare un po’ di chiarezza indubbiamente aiuta. A mio avviso, tuttavia, non si può fornire una risposta soddisfacente se non si rammentano alcune diposizioni legislative che regolamentano aspetti particolari del contratto di assicurazione. Va poi ricordato che la disdetta è una modalità attraverso cui il contratto assicurativo viene a cessare, che può essere esercitata a ridosso della scadenza dello stesso per evitare il rinnovo tacito, laddove previsto. Ciò significa, innanzitutto, che quando nella polizza non è prevista la clausola del rinnovo tacito il problema non si pone poiché alla scadenza gli effetti del contratto cessano a prescindere dall’invio o meno della comunicazione di disdetta. Anche tale principio, tuttavia, subisce una deroga nell’ipotesi di assicurazione contro i danni. Andiamo, allora, con ordine e cerchiamo di capire…