"Avvocato, ma secondo lei, è valida la disdetta del contratto di assicurazione fatta tramite fax oppure via e-mail, nel termine pattuito o in quello diverso stabilito dalla legge?" È una domanda, quasi quotidiana, che mi viene rivolta non solo dagli assicurati ma anche dagli assicuratori, sia da parte di quelli che vorrebbero accaparrarsi un nuovo cliente, sia da quelli che, invece, subiscono la disdetta effettuata nei termini previsti dal contratto o dalla legge. La questione non è di poco conto e cercare di fare un po’ di chiarezza indubbiamente aiuta. A mio avviso, tuttavia, non si può fornire una risposta soddisfacente se non si rammentano alcune diposizioni legislative che regolamentano aspetti particolari del contratto di assicurazione. Va poi ricordato che la disdetta è una modalità attraverso cui il contratto assicurativo viene a cessare, che può essere esercitata a ridosso della scadenza dello stesso per evitare il rinnovo tacito, laddove previsto. Ciò significa, innanzitutto, che quando nella polizza non è prevista la clausola del rinnovo tacito il problema non si pone poiché alla scadenza gli effetti del contratto cessano a prescindere dall’invio o meno della comunicazione di disdetta. Anche tale principio, tuttavia, subisce una deroga nell’ipotesi di assicurazione contro i danni. Andiamo, allora, con ordine e cerchiamo di capire…
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mercoledì 24 settembre 2014
giovedì 9 gennaio 2014
DESTINAZIONE ITALIA #1: QUALE ITALIA?
Come anticipato in occasione di uno dei precedenti post, vorrei cominciare a portare all’attenzione dei miei lettori quelle che reputo le contraddizioni e, talvolta, i veri e propri scivoloni in cui recentemente è incorso il nostro legislatore. Cominciamo allora con l’esaminare il decreto-legge n. 145 del 2013, meglio noto come piano “Destinazione Italia”, entrato in vigore il 24 dicembre scorso con un tempismo decisamente significativo. Agli occhi dei tecnici del diritto, tuttavia, non tutti i principi enunciati nei tredici articoli di cui si compone sono stati effettivamente un dono natalizio, quanto meno per alcune categorie di professionisti e lavoratori. Partiamo, dunque, con l’esame, “giuridicamente parlando”, dell’art. 8 recante “Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto” per affrontare la norma che forse, fra tutte quelle del pacchetto in questione, ha fatto e farà discutere maggiormente, ovvero quella relativa al “Divieto di cessione del diritto al risarcimento” contenuta nella lettera f) del punto n. 1 dell’articolo che, allo stato, salvo auspicabili ripensamenti in sede di conversione in legge del decreto, introduce nel codice delle assicurazioni private l’art. 150 ter. Ma vediamo cosa…
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