Come anticipato in occasione di uno dei precedenti post, vorrei cominciare a portare all’attenzione dei miei lettori quelle che reputo le contraddizioni e, talvolta, i veri e propri scivoloni in cui recentemente è incorso il nostro legislatore. Cominciamo allora con l’esaminare il decreto-legge n. 145 del 2013, meglio noto come piano “Destinazione Italia”, entrato in vigore il 24 dicembre scorso con un tempismo decisamente significativo. Agli occhi dei tecnici del diritto, tuttavia, non tutti i principi enunciati nei tredici articoli di cui si compone sono stati effettivamente un dono natalizio, quanto meno per alcune categorie di professionisti e lavoratori. Partiamo, dunque, con l’esame, “giuridicamente parlando”, dell’art. 8 recante “Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto” per affrontare la norma che forse, fra tutte quelle del pacchetto in questione, ha fatto e farà discutere maggiormente, ovvero quella relativa al “Divieto di cessione del diritto al risarcimento” contenuta nella lettera f) del punto n. 1 dell’articolo che, allo stato, salvo auspicabili ripensamenti in sede di conversione in legge del decreto, introduce nel codice delle assicurazioni private l’art. 150 ter. Ma vediamo cosa…
COSA DICE LA NORMA Il nuovo art. 150-ter del testo unico in materia assicurativa, introdotto con il menzionato decreto, così recita: “L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione”.
IN SOSTANZA Si tratta, in estrema sintesi, di un contratto tra due soggetti (disciplinato compiutamente dagli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V del codice civile), ovvero tra cedente, che è il titolare del diritto di credito, e il cessionario cui viene ceduto, a titolo oneroso o gratuito, tale diritto. Una volta che il contratto in questione viene portato a conoscenza del debitore, ovvero colui che deve provvedere al pagamento (o dare, fare e consegnare una cosa o una prestazione), questi è obbligato a pagare al cessionario. L’art. 1260 del codice civile dispone: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
CREDITORE CEDENTE, CESSIONARIO E DEBITORE CEDUTO Un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio l’istituto giuridico di cui si sta discutendo. Poniamo che Tizio subisca un danno, magari di una certa entità, a seguito di un sinistro stradale in cui Caio abbia riconosciuto la propria responsabilità e che il povero Tizio non abbia la possibilità economica, peraltro assai frequente di questi tempi, di anticipare i quattrini che occorrono alla riparazione. Ebbene, sino a qualche giorno fa, facendo ricorso alla stipula di tale contratto di cessione del credito, Tizio (creditore cedente), con libera facoltà di scegliersi il riparatore di fiducia (cessionario), poteva concordare con il professionista da lui scelto il ripristino del veicolo, confidando nelle conosciute e acclarate capacità tecniche del soggetto cui si affidava, cedendogli il diritto a ottenere il risarcimento del danno, che gli competeva e il cui onere gravava in capo all’impresa di assicurazioni (debitore ceduto) del veicolo danneggiante condotto da Caio. Tutto ciò accadeva di fatto in virtù del riconoscimento del diritto da parte del sistema “all’equa riparazione del danno”, tenendo conto ovviamente di tutte quelle variabili, quali la non economicità della riparazione, perché eccedente il valore commerciale del mezzo, che di fatto rendevano applicabile l’istituto in tutto o in parte. Ebbene a fronte di una paventata, significativa riduzione del premio assicurativo a favore degli assicurati, in misura comunque non inferiore al quattro per cento del sibillino e non meglio precisato importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente (???) divisa per il numero degli assicurati (???) nella stessa Regione, l’impresa assicuratrice avrà d’ora in poi la facoltà (ahimè unilaterale) di prevedere che il diritto al risarcimento del danno (quindi il diritto di credito) non sia cedibile a terzi.
MA LE PERPLESSITÀ SONO NUMEROSE Ma partiamo da quelle più semplici. Che garanzie ha l’assicurato che le tariffe sulla base delle quali vengono calcolati gli sconti non subiscano aumenti posto che non vi sono norme regolatrici che impongono alle compagnie di non incrementare il costo dei rischi garantiti? Tutto dipende dal numero degli assicurati e non più dalla sinistrosità? Quali sono le garanzie per gli assicurati che il computo, sulla base della chiarissima formula matematica su esposta, sia stato effettuato correttamente e dove possono verificare a quanto ammonta lo sconto effettivo nel momento in cui stipulano la polizza (… già me lo vedo il consumatore scrupoloso che veste i panni del bravo ragioniere che fa i conti per verificare che la compagnia virtuosa abbia calcolato bene o che solleciti l’IVASS a fare il controllore)? Quando verranno resi noti e saranno disponibili i dati per il calcolo sulla base del quale l’impresa applicherà lo sconto? Il consumatore che intende stipulare i primi giorni dell’anno avrà già a disposizione i dati per la verifica dello sconto? La facoltà di porre il divieto alla cessione del credito, clausola palesemente vessatoria, lasciata alla determinazione della parte contrattualmente più forte? Certo il consumatore avrà la facoltà di sapere con anticipo se l’impresa di assicurazioni intende inserire tale clausola all’interno delle proprie polizze R.C.A., perché così prevede altra norma del decreto 145/2013, ma se tutte le maggiori compagnie di assicurazioni faranno cartello e de plano si avvarranno di tale facoltà dove finirà la possibilità di scegliere del contraente? Con i prossimi post approfondiremo l’argomento.