lunedì 27 gennaio 2014

POLIZZA ASSICURATIVA POLIENNALE: DISDETTA E RECESSO




La possibilità di recedere da una polizza assicurativa che per contratto dura diversi anni è una questione che, di recente, mi viene sottoposta con una certa frequenza. Ciò significa che sempre più spesso i contraenti assicurati, specie in occasione delle criticità legate al contratto assicurativo, ma talvolta semplicemente nel caso di sottoposizione agli stessi di prodotti più vantaggiosi sia in termini di rischio sia in termini di costo da parte della concorrenza, si trovano nella condizione di affrontare tale problematica. Il legislatore, per la verità, sul punto è intervenuto diverse volte apportando modifiche all’art. 1899 del codice civile che regolamenta la “durata del contratto assicurativo”. Il risultato dei diversi interventi è quello di una disciplina disorganica e poco chiara artatamente sfruttata, com’è ovvio, dalle compagnie di assicurazione. Sull’argomento è bene innanzitutto chiarire cosa si intenda per disdetta e cosa, invece, per recesso. 



DISDIRE O RECEDERE Benché entrambe le espressioni linguistiche si riferiscano a modalità attraverso cui una parte determina la cessazione degli effetti di un contratto, giuridicamente parlando i due termini si riferiscono a situazioni differenti e, infatti, per disdetta si intende quella comunicazione in base alla quale un contraente impedisce il rinnovo automatico di un contratto. Riguardo a ciò che ci interessa si pensi per esempio a tutte quelle polizze assicurative, annuali o poliennali, nelle quali è prevista, tra le condizioni contrattuali, il rinnovo tacito; in tali circostanze la comunicazione di disdetta entro il termine indicato in polizza, e all’indirizzo ivi indicato, impedisce appunto il rinnovo, tacito, della stessa (sul punto è interessante la sentenza resa dal Tribunale di Genova, Sezione II, Sentenza del 27 aprile 2012, nella persona del giudice unico Dott. Roberto Bonino, nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 6789 /2010). Con il recesso, invece, si esercita di fatto il diritto di estinguere il contratto prima della sua naturale scadenza. Ciò precisato va ora chiarito in che modo abbiano inciso le modifiche legislative, introdotte a più riprese nel nostro ordinamento giuridico, sulla modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti assicurativi pendenti.


LE MODIFICHE NEL CORSO DEL TEMPO Una prima modifica all’art. 1899 del codice civile è stata varata dal nostro legislatore con la Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (Legge di conversione del c.d. Decreto Bersani bis), che, introducendo di fatto il divieto di stipula di polizze poliennali per il ramo danni, ha dato ingresso a due diversi regimi distinguendo tra polizze poliennali stipulate anteriormente al 3 aprile 2007 (data di entrata in vigore della L. 40/2007) e polizze stipulate successivamente a tale data. Più recentemente l’art. 21 della Legge n. 99/2009 ha reintrodotto la facoltà di stipula delle polizze poliennali, dando vita, dunque, a un terzo regime ancora ovvero a quello successivo alla data del 15 agosto 2009 in cui è entrata in vigore tale normativa. Precisato che il diritto di recesso dai contratti assicurativi per il ramo danni, può, dunque, essere esercitato secondo tre diversi regimi per effetto delle citate normative, distinguiamo tra:

CONTRATTI ASSICURATIVI POLIENNALI STIPULATI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 3 APRILE 2007: per questo tipo di polizze, secondo quanto disciplinato dall’art. 5 della L. 40/2007, il recesso può essere esercitato annualmente, senza oneri, a patto che siano trascorsi almeno tre anni dalla loro stipula, con un preavviso di sessanta giorni dalla scadenza prevista per ogni annualità. Chiaramente resta salva la facoltà di inviare comunicazione di disdetta, alla naturale scadenza, qualora tra le condizioni sottoscritte sia previsto il tacito rinnovo (Tribunale di Milano, Sezione XII, Sentenza dell’1 febbraio 2013, nella persona del Giudice dott. Rossella Milone, nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 86520/2008). 

CONTRATTI ASSICURATIVI POLIENNALI STIPULATI TRA LA DATA DEL 3 APRILE 2007 E QUELLA DEL 14 AGOSTO 2009: di fatto dopo le modifiche all’art. 1899 del codice civile introdotte con la L. 40/2007 le compagnie di assicurazione hanno cessato di stipulare polizze poliennali e, tuttavia, il legislatore ha disciplinato anche l’ipotesi in cui ciò si fosse verificato prevedendo la possibilità per il contraente assicurato di esercitare il diritto di recesso, ovvero di scioglimento degli effetti del contratto, ad ogni annualità e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza oneri e senza altre condizioni. Anche nella vigenza di tale regime resta salva la facoltà per l’assicurato, contraente di una polizza annuale con tacito rinnovo, di inviare la comunicazione di disdetta almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza.

CONTRATTI ASSICURATIVI POLIENNALI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 15 AGOSTO 2009: in barba alla tutela del diritto di scelta annuale del contraente-consumatore, cautamente e faticosamente riconosciuto nel periodo su menzionato, e recependo le primarie esigenze delle compagnie di assicurazione, in spregio altresì alla “promozione della concorrenza”, il nostro amico, si fa per dire, legislatore con l’art. 21 della L. 99/2009, ha nuovamente modificato l’art. 1899 del codice civile ripristinando la facoltà delle imprese assicurative di immettere nel mercato polizze di durata poliennale a patto che le stesse prevedessero una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale (in mancanza di tale esplicita previsione dunque il recesso può essere esercitato senza limiti), operando un distinguo tra contratti di durata pari o inferiore ai cinque anni per i quali non è mai possibile esercitare il diritto di recesso (implicitamente rinunciato a fronte dello sconto di cui si godrebbe) e polizze con durata superiore ai cinque anni, con tariffa ridotta esplicita, per i quali risulta invece possibile esercitare il diritto di recesso a condizione che venga data comunicazione di tale volontà almeno sessanta giorni prima dell’annualità, in corso della quale può essere esercitato tale diritto; ciò significa che devono trascorrere almeno cinque anni prima di poter esercitare tale diritto di recesso. Nella pratica sino a qualche mese fa, prima che intervenisse una circolare IVASS, le imprese assicurative sottoponevano all’ignaro contraente polizze blindate di durata quanto meno quinquennale, indicando a caratteri microscopici, e di fatto invisibili, l’impossibilità di esercitare il recesso a fronte di uno sconto, peraltro non quantificato e di ammontare assai incerto. 

UN COLPO ALLA BOTTE E UNO AL CERCHIO La circolare IVASS del 5 novembre 2013 ha dato atto che allo stesso istituto sono giunte numerose segnalazioni, sia scritte sia telefoniche, di consumatori che lamentano la mancata concessione della possibilità di recedere da contratti di assicurazione contro i danni di durata pluriennale in virtù della vigenza della norma che autorizza la sottoscrizione di polizze di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio previsto per la stessa copertura annuale. Da tali segnalazioni emerge che le imprese non riportano in polizza la misura dello sconto né richiamano espressamente la circostanza che, beneficiando dello sconto, il contraente non ha il diritto di recesso per i primi cinque anni. In altri casi le imprese fanno dichiarare all’assicurato di avere beneficiato di una riduzione di premio, senza indicarne le conseguenze; che, poi, quando il consumatore chiede di recedere, le imprese eccepiscono l’impossibilità di accordare il recesso, in quanto il contratto ha beneficiato dello sconto previsto dalla norma. Per tali motivi l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni ha stabilito che “Nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza sanciti, nelle relazioni con i contraenti e gli assicurati, dall’art. 183 del Codice delle Assicurazioni, d’ora in poi, le imprese di assicurazione dovranno indicare nella polizza, in modo chiaro, la misura dello sconto applicato, con l’avvertenza per il consumatore che, avendo beneficiato dello sconto, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni”. L’ammonimento pare decisamente blando e più che una bacchettata sembra il solito colpo di scure sul passato (ahinoi!!!), in modo che nessuna questione possa essere sollevata per il periodo che va dal 15 agosto 2009 al 5 novembre 2013. La questione non credo meriti ulteriori commenti!

ATTENZIONE AL TACITO RINNOVO mentre l’esercizio del diritto di recesso e la disdetta alla naturale scadenza in presenza della condizione di tacito rinnovo devono essere sempre espliciti e quindi formalizzati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il rinnovo tacito può verificarsi senza formale comunicazione anche più volte ma, secondo quanto disciplinato dal secondo comma dell’art. 1899 del codice civile, ciascuna proroga non può avere una durata superiore ai due anni. Anche tale specificazione normativa solleva non poche questioni di coordinamento tra nuova e vecchia disciplina. Basti pensare a quelle polizze stipulate anteriormente all’aprile 2007, con previsione di tacito rinnovo, per le quali indubbiamente è trascorso il triennio previsto dalla norma regolatrice di tali contratti che, dunque, legittimerebbe senza ombra di dubbio il diritto di recesso; tuttavia, in presenza della condizione di rinnovo tacito, tali contratti sono stati appunto prorogati per un biennio, o più d’uno, e quindi il contraente che volesse esercitare il diritto di recesso si vede obiettare l’impossibilità in virtù della circostanza che il secondo comma del novellato art. 1899 del codice civile prevede appunto la possibilità di proroga tacita senza però specificare a quali contratti si riferisca tale facoltà. In presenza del vuoto legislativo, chiaramente, le imprese di assicurazione interpretano la norma a loro vantaggio intendendola paradossalmente applicabile per esempio a un contratto stipulato nel 1991, di durata ventennale e quindi scaduto nel 2011 con clausola di tacito rinnovo e quindi, in mancanza di disdetta, prorogato di ulteriori due anni, il cui recesso non verrà ritenuto valido, sebbene ampiamente trascorso il triennio di cui alla normativa di riferimento (quella relativa ai contratti poliennali anteriori all’aprile 2007 introdotta dalla legge di conversione del decreto Bersani bis). Insomma cari lettori siamo alle solite; ma è mai possibile che quando si tratta di banche e assicurazioni tali macroscopiche incoerenze passino sempre inosservate???