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mercoledì 24 giugno 2015

AFFITTO: COSA SUCCEDE AI CONVIVENTI SE L’INQUILINO MUORE?


Quando si parla di locazione di immobili è facile sentir parlare di disdetta, di recesso anticipato, di cessata locazione, di proroghe. Tutti concetti noti e piuttosto discussi, ma cosa succede se l’inquilino muore e l’unità immobiliare locata è abitata anche da altre persone? Il contratto e, quindi, tutte le condizioni in esso contenute, si trasmettono automaticamente a questi soggetti oppure è necessario trovare un nuovo accordo con il proprietario di casa? E ancora, è possibile per gli eredi conviventi dell’inquilino dare disdetta perché non più interessati a permanere nell’appartamento? E se, invece, gli eredi non convivevano stabilmente con il locatario ma si prendevano soltanto cura di quest’ultimo standogli vicino saltuariamente, subentrano ugualmente nel contratto? In ultimo, cosa succede se l’inquilino, prima che morisse, aveva già deciso di recedere dal contratto comunicando al proprietario la disdetta anticipata? In tale ultimo caso, gli eredi conviventi devono ugualmente inviare un’altra disdetta, nel caso vogliano lasciare la casa, oppure vale quella già mandata dal conduttore? Le questioni che si pongono sono dunque diverse e credo sia opportuno affrontarle una ad una per chiarire, giuridicamente parlando, come ci si debba comportare per essere rispettosi della legge e, soprattutto, non incorrere in contenziosi. A questo punto non mi resta che cominciare a trattarle… 

mercoledì 24 settembre 2014

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, CHE DISDETTA!


"Avvocato, ma secondo lei, è valida la disdetta del contratto di assicurazione fatta tramite fax oppure via e-mail, nel termine pattuito o in quello diverso stabilito dalla legge?" È una domanda, quasi quotidiana, che mi viene rivolta non solo dagli assicurati ma anche dagli assicuratori, sia da parte di quelli che vorrebbero accaparrarsi un nuovo cliente, sia da quelli che, invece, subiscono la disdetta effettuata nei termini previsti dal contratto o dalla legge. La questione non è di poco conto e cercare di fare un po’ di chiarezza indubbiamente aiuta. A mio avviso, tuttavia, non si può fornire una risposta soddisfacente se non si rammentano alcune diposizioni legislative che regolamentano aspetti particolari del contratto di assicurazione. Va poi ricordato che la disdetta è una modalità attraverso cui il contratto assicurativo viene a cessare, che può essere esercitata a ridosso della scadenza dello stesso per evitare il rinnovo tacito, laddove previsto. Ciò significa, innanzitutto, che quando nella polizza non è prevista la clausola del rinnovo tacito il problema non si pone poiché alla scadenza gli effetti del contratto cessano a prescindere dall’invio o meno della comunicazione di disdetta. Anche tale principio, tuttavia, subisce una deroga nell’ipotesi di assicurazione contro i danni. Andiamo, allora, con ordine e cerchiamo di capire… 

lunedì 21 luglio 2014

OPERATORI TELEFONICI: ILLEGITTIMI I COSTI DI DISATTIVAZIONE SE…



A qualcuno dei nostri lettori sarà sicuramente capitato che al cambio di gestore telefonico venissero recapitate, alla conclusione del rapporto contrattuale, bollette contenenti addebiti di importi non dovuti o peggio fatturazioni per periodi successivi alla regolare disdetta, o ancora, dei cordialissimi “arrivederci” al consumatore, manifestati con l’addebito di costi di disattivazione decisamente ingiustificati e soprattutto unilateralmente stabiliti dalla compagnia telefonica. La ricorrenza delle richieste di assistenza mi ha, dunque, indotto a soffermarmi sull’analisi di tali problematiche, cercando di evidenziare, in particolare, gli strumenti che, fortunatamente, il legislatore ha previsto a tutela del consumatore finale e di cui, con il moltiplicarsi degli operatori del settore, a mio avviso risulta utile divulgarne l’esistenza affinché chiunque si trovi nella necessità di affrontare tele criticità sappia far valere i propri diritti e le proprie ragioni dinanzi agli organismi preposti.

lunedì 27 gennaio 2014

POLIZZA ASSICURATIVA POLIENNALE: DISDETTA E RECESSO




La possibilità di recedere da una polizza assicurativa che per contratto dura diversi anni è una questione che, di recente, mi viene sottoposta con una certa frequenza. Ciò significa che sempre più spesso i contraenti assicurati, specie in occasione delle criticità legate al contratto assicurativo, ma talvolta semplicemente nel caso di sottoposizione agli stessi di prodotti più vantaggiosi sia in termini di rischio sia in termini di costo da parte della concorrenza, si trovano nella condizione di affrontare tale problematica. Il legislatore, per la verità, sul punto è intervenuto diverse volte apportando modifiche all’art. 1899 del codice civile che regolamenta la “durata del contratto assicurativo”. Il risultato dei diversi interventi è quello di una disciplina disorganica e poco chiara artatamente sfruttata, com’è ovvio, dalle compagnie di assicurazione. Sull’argomento è bene innanzitutto chiarire cosa si intenda per disdetta e cosa, invece, per recesso.