lunedì 21 luglio 2014

OPERATORI TELEFONICI: ILLEGITTIMI I COSTI DI DISATTIVAZIONE SE…



A qualcuno dei nostri lettori sarà sicuramente capitato che al cambio di gestore telefonico venissero recapitate, alla conclusione del rapporto contrattuale, bollette contenenti addebiti di importi non dovuti o peggio fatturazioni per periodi successivi alla regolare disdetta, o ancora, dei cordialissimi “arrivederci” al consumatore, manifestati con l’addebito di costi di disattivazione decisamente ingiustificati e soprattutto unilateralmente stabiliti dalla compagnia telefonica. La ricorrenza delle richieste di assistenza mi ha, dunque, indotto a soffermarmi sull’analisi di tali problematiche, cercando di evidenziare, in particolare, gli strumenti che, fortunatamente, il legislatore ha previsto a tutela del consumatore finale e di cui, con il moltiplicarsi degli operatori del settore, a mio avviso risulta utile divulgarne l’esistenza affinché chiunque si trovi nella necessità di affrontare tele criticità sappia far valere i propri diritti e le proprie ragioni dinanzi agli organismi preposti.


CAMBIO OPERATORE, COME E QUANDO LO DECIDI TU Occorre sin da subito precisare, che il consumatore ha la massima libertà di decidere quando cambiare gestore telefonico: spesso può accadere infatti, di ritenere l’attuale operatore non più confacente alle proprie esigenze o, semplicemente, non conveniente rispetto ad un altro gestore. Allora che fare? Innanzitutto, contattate il servizio clienti chiedendo informazioni in merito alle modalità di disattivazione del servizio telefonico oppure, visitate la pagina web dell’operatore telefonico: in genere, viene richiesto l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno ad un indirizzo indicato (non dimenticatevi di specificare, non solo che state esercitando la disdetta dal contratto con l’operatore, ma anche eventuali ulteriori informazioni richieste, come ad es. codice cliente, n. abbonamento ecc. …). Occorre innanzitutto evidenziare che dal ricevimento della raccomandata di disdetta, il gestore telefonico non ha più alcun diritto di emettere e addebitare fatture per periodi successivi alla cessazione del contratto: in caso contrario, tali fatture devono essere immediatamente contestate, non solo contattando il servizio clienti, ma anche per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Fate attenzione: quest’ultimo adempimento è di fondamentale rilevanza in quanto costituisce, dinanzi agli organismi preposti (che si vedranno in seguito) o all’autorità giudiziaria, la prova inconfutabile dell’immediata contestazione da voi effettuata.

COSTI E CONTRIBUTI? Molti dei nostri lettori sicuramente si ricorderanno che sino a qualche tempo fa, alla decisione di cambiare o passare ad un altro gestore telefonico seguiva in automatico l’addebito di vere e proprie penali. Successivamente, con l’entrata in vigore della Legge n. 40/2007 (Decreto Bersani), si è vietata l’applicazione di qualunque penale o prezzo connesso alla migrazione o disdetta a carico del consumatore finale, che non fosse giustificato da “costi degli operatori”.E quale poteva essere il primo pensiero dei gestori telefonici all’atto dell’entrata in vigore della suddetta legge? Ovviamente quello di cercare di continuare a massimizzare i profitti applicando in maniera celata la penale. Come? Semplice: la penale viene chiamata in contratto “costo di disattivazione” o “contributo di disattivazione” e il risultato è il medesimo! Al cambio dell’operatore telefonico o alla cessazione di un contratto, il gestore addebita unilateralmente un importo che varia dai 35 ai 99 Euro. E come al solito ci rimettono i consumatori… Molti di questi, infatti, pagano i suddetti importi senza contestare alcunché oppure decidono di non cambiare gestore proprio perché “intimiditi” dalle cifre richieste. Ma in realtà, gli strumenti per far valere i propri diritti esistono…vediamoli!

ANCHE NO! Il III comma dell’art. 1 della Legge 40/2007 stabilisce che “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”. Sul punto, l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (AGCOM), è intervenuta cercando re chiarezza, precisando in sintesi che: “Dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori. Nello svolgimento della propria attività, pertanto, la Direzione verificherà che gli operatori pongano a carico degli utenti (ove necessario) esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo dai primi sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento”.

ADDEBITI SOLO SE GIUSTIFICATI In relazione ai costi giustificati, l’AGCOM ha evidenziato inoltre che, “Per essere in linea con l’intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovrà essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalità/strumentalità dei costi/ricavi. Si ricorda al riguardo che secondo la prassi nazionale e internazionale utilizzata da Società di Revisione indipendenti, si considerano come pertinenti “i ricavi e i costi attribuiti alle componenti e/o ai servizi in base all’analisi diretta della loro origine, cioè tenendo conto della causa che ha comportato il conseguimento del ricavo, il sostenimento del costo, l’acquisto di un’attività o l’insorgere di una passività” In altre parole, alla luce di questa direttiva, ogni costo applicato deve essere sempre giustificato.

ALTRIMENTI SONO ILLEGITTIMI Ebbene, alla luce di quanto esposto fino ad ora, si deve ritenere che i costi addebitati ai consumatori alla disdetta o cessazione del contratto, siano in palese contrasto con quanto stabilito dalla Legge n. 40 del 2007. Dal dettato normativo e dalle suddette linee guida, si evince infatti che, i costi di disattivazione, se non giustificati e reali, sono illegittimi e, pertanto, non vanno pagati ma contestati fermamente. In altre parole l’operatore, al ricevimento della raccomandata di disdetta del consumatore, non può in alcun modo applicare costi generici uguali per ogni utente, ma è obbligato a motivarli e a giustificarli presentando un rendiconto dettagliato. Tale principio vale anche per la cosiddetta migrazione, ovvero per il passaggio da un gestore ad un altro. Pertanto il consumatore può, anzi mi permetto di dire deve, contestare i suddetti addebiti, dapprima per iscritto al gestore telefonico e, in caso di esito negativo, proponendo ricorso al CORECOM, ovvero attivando una procedura di conciliazione senza costi a suo carico. Vi sono infatti moltissime pronunce del CORECOM e delibere dell’AGCOM, in cui si condanna la riproposizione delle penali nella veste di costi di disattivazione (Agcom delibera n. 87/10/CIR; Corecom Toscana delibera n. 2/11; Agcom delibera n. 70/10/CIR; Agcom delibera n. 29/12/CIR; Agcom delibera n. 69/12/CIR; Corecom Calabria delibera n. 16/10; Corecom Emilia-Romagna delibera n. 2/11; Corecom Lazio delibera n. 11/10).

“LA QUALUNQUE” DEVE ESSERE VIETATA Infine, non posso esimermi dal rilevare, che nel Paese del “fatta la legge trovato l’inganno”, le future leggi sulla concorrenza debbano tenere in debito conto le problematiche esposte stabilendo quale principio informatore fondamentale l’introduzione di un semplice e chiaro divieto assoluto, per tutti gli operatori telefonici, di addebitare ai clienti “qualunque” somma alla chiusura del contratto, anche di quelle travestite sotto falsi sembianze.

Avv. Roberto Carniel – Studio Comite