Interessante e chiarificatrice la decisione assunta qualche giorno fa dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo al concetto di circolazione stradale e alla definizione di veicolo. I giudici, infatti, nell’affrontare il tema dell’applicazione delle norme sull’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto hanno delineato con chiarezza espositiva i confini di applicabilità delle stesse in relazione appunto alla circolazione dei veicoli. Come spesso ho avuto modo di evidenziare le compagnie assicurative tentano in ogni modo di esimersi dall’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla messa in circolazione dei veicoli e, quindi, di volta in volta sollevano eccezioni pretestuose mirate unicamente alla tutela del proprio portafoglio. Capita, allora, sovente che i liquidatori delle imprese, vale a dire coloro che sono preposti alla gestione e appunto alla liquidazione dei sinistri, rifiutino di erogare il risarcimento evidenziando, per esempio, che il veicolo non circolava ma era in sosta. Secondo tale interpretazione ad hoc, quindi, le compagnie non dovrebbero rispondere dei danni provocati dall’improvvisa apertura dello sportello, o portiera, poiché tale fatto non andrebbe ricondotto strettamente alla circolazione dei veicoli oppure, ancora, non si potrebbe dare luogo al risarcimento dei danni cagionati dal veicolo in sosta che a seguito di guasto tecnico si è incendiato o inoltre perché i danni sono stati provocati da un veicolo che in quel frangente non svolgeva funzioni strettamente attinenti alla circolazione. Il Supremo Consesso è, dunque, intervenuto a fare chiarezza ritenendo che…