mercoledì 6 maggio 2015

CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ASSICURAZIONE PAGA I DANNI ANCHE SE IL VEICOLO È IN SOSTA!


Interessante e chiarificatrice la decisione assunta qualche giorno fa dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo al concetto di circolazione stradale e alla definizione di veicolo. I giudici, infatti, nell’affrontare il tema dell’applicazione delle norme sull’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto hanno delineato con chiarezza espositiva i confini di applicabilità delle stesse in relazione appunto alla circolazione dei veicoli. Come spesso ho avuto modo di evidenziare le compagnie assicurative tentano in ogni modo di esimersi dall’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla messa in circolazione dei veicoli e, quindi, di volta in volta sollevano eccezioni pretestuose mirate unicamente alla tutela del proprio portafoglio. Capita, allora, sovente che i liquidatori delle imprese, vale a dire coloro che sono preposti alla gestione e appunto alla liquidazione dei sinistri, rifiutino di erogare il risarcimento evidenziando, per esempio, che il veicolo non circolava ma era in sosta. Secondo tale interpretazione ad hoc, quindi, le compagnie non dovrebbero rispondere dei danni provocati dall’improvvisa apertura dello sportello, o portiera, poiché tale fatto non andrebbe ricondotto strettamente alla circolazione dei veicoli oppure, ancora, non si potrebbe dare luogo al risarcimento dei danni cagionati dal veicolo in sosta che a seguito di guasto tecnico si è incendiato o inoltre perché i danni sono stati provocati da un veicolo che in quel frangente non svolgeva funzioni strettamente attinenti alla circolazione. Il Supremo Consesso è, dunque, intervenuto a fare chiarezza ritenendo che… 

TALE RIFIUTO È ILLEGITTIMO Secondo le conclusioni cui sono giunti i giudici della Cassazione occorre attribuire un significato ampio al concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 del codice civile comprendendo quindi in tale ambito anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, nonché alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ciò significa che l’auto parcheggiata sia in relazione all’ingombro di una porzione di strada riservata alla circolazione sia con riguardo a tutte le operazioni che può compiere e per il quale può circolare è coperta dalla garanzia per la Responsabilità Civile Auto. Ne consegue che ogni danno provocato da veicoli che si trovino su strada pubblica o ad essa equiparata e che mantengano le caratteristiche che li rendono tali sotto il profilo concettuale, verrà risarcito dall’impresa di assicurazione che li garantisce per la Responsabilità Civile Auto.

IL CASO SOTTOPOSTO ALL’ESAME DEI GIUDICI L’ipotesi esaminata dagli ermellini riguardava le richieste risarcitorie avanzate all’impresa assicuratrice dagli eredi di un lavoratore, deceduto a causa del grave infortunio provocato dall’errata manovra del braccio di un’autogru (veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione) che nel frangente non si trovava in circolazione. Il giudice di prime cure aveva accolto le domande delle vittime, mentre la Corte d’Appello aveva ritenuto di accogliere l’impugnativa della compagnia di assicurazioni che copriva la Responsabilità Civile Auto, anche se solo parzialmente, e dunque, quest’ultima, si era rivolta alla Cassazione che, a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso affermando che il veicolo deve essere considerato in tutte le sue componenti e con tutte le sue caratteristiche, sia strutturali che funzionali, le quali ne consentono, sotto il profilo logico e normativo, l’individuazione come tale ai sensi del codice della strada. In altre parole, è stata ravvisata la sussistenza di tutte le condizioni per l’operatività della garanzia assicurativa obbligatoria, sia perché l’autogru, al momento della verificazione dell’infortunio sul lavoro, si trovava in una strada pubblica (o, comunque, in un’area equiparata), sia perché l’uso che in quel momento ne era stato fatto (consistito nel sollevamento di un cassone con il braccio meccanico) aveva realizzato un’utilitas propriamente corrispondente alle caratteristiche di quel mezzo speciale (Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza del 29 aprile 2015, n. 8620).

IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE ANDAVA RISOLTO La terza Sezione della Cassazione, pur ritenendo superato il lontano precedente (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 9 giugno 1997, n. 5146) da cui aveva preso le mosse il ricorso della compagnia di assicurazioni ha ritenuto comunque sussistente un contrasto giurisprudenziale che andava risolto essendosi verificata l’adozione di soluzioni non sempre omogenee con riferimento ad alcune ipotesi peculiari di sosta, ovvero quando il veicolo sta svolgendo specifiche operazioni funzionali alle caratteristiche strutturali proprie del mezzo. In particolare, essendo sostanzialmente sussistenti due orientamenti, uno per il quale non vi sarebbe distinzione tra rischio statico e rischio dinamico e quindi sussisterebbe l’operatività dell’obbligo assicurativo per il solo fatto che il veicolo si trovi su strada pubblica, o ad essa equiparata, in una condizione riconducibile alla circolazione, ivi compresa la sosta (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 9 gennaio 2009, n. 316; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 31 marzo 2008, n.8305; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 5 agosto 2004, n.14998; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 6 febbraio 2004, n. 2302) e l’altro secondo cui, pur correggendo il principio espresso nel 1997, ai fini dell’individuazione dell’obbligo risarcitorio in capo all’impresa di assicurazioni, sarebbero rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell’evento (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 5 marzo 2013, n. 5398).

E QUINDI LE SEZIONI UNITE STABILISCONO CHE… La sosta è essa stessa circolazione, poiché comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via. Gli unici casi in cui l’assicurazione non risponde del risarcimento dei danni provocati dal veicolo posto in circolazione, intendendosi con ciò anche la sosta, sono quelli fortuiti ed imprevedibili quali per esempio il dolo del terzo che appicchi un incendio, essendo esso imprevedibile ed inevitabile. Nell’esame di tutte le norme contenute nell’art. 2054 del codice civile, i giudici ritengono che il filo che collega, sotto l’unica rubrica di circolazione di veicoli, tutte queste ipotesi di responsabilità presunta e, nel caso dell’ultimo comma, di responsabilità oggettiva va individuato nella pericolosità dei due elementi caratterizzanti tutte le ridette ipotesi e, cioè, vuoi della circolazione, vuoi del veicolo, non già singolarmente intesi, ma nella loro interazione, per la considerazione della prevedibilità del danno che ne può derivare a persone e cose. 

LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI È ATTIVITÀ PERICOLOSA In altre parole le ipotesi elencate nell’art. 2054 del codice civile sono tipologie di attività pericolose, ovvero una specie rispetto al genere disciplinato dall’art. 2050 del codice civile e, pertanto, i giudici ritengono che vada valorizzata proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità da attività pericolosa di cui all’art. 2054 del codice civile. E poiché il veicolo deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali sia sotto il profilo logico sia sotto quello di eventuali previsioni normative, che ne consentono l’individuazione come tale ai sensi del Codice della Strada, l’uso che di esso si compia su aree destinate alla circolazione, sempre che sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere, costituisce circolazione del veicolo stesso ai sensi dell’art. 2054. Ne consegue che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. I pochi casi in cui i veicoli si considerano non circolanti sono quelli per cui gli stessi sono privi di ruote e ridotti a un rottame ovvero anche una macchina operatrice che sia fissata su un basamento e, quindi, sia privata in ogni modo della possibilità di circolare.


IN CONCLUSIONE Le Sezioni Unite hanno attribuito al concetto di circolazione stradale e a quello di veicolo un significato più ampio ed estensivo imponendo l’obbligo alle compagnie di assicurazione di risarcimento danni provocati a persone e cose dalla circolazione di veicoli fatta eccezione che per pochissimi casi fortuiti ed imprevedibili e platealmente non attribuibili alla circolazione con ciò estendendo ed ampliando la tutela dei danneggiati.

Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite