lunedì 3 febbraio 2014

DANNO DA “FERMO TECNICO”: TUTTO QUELLO CHE SPETTA AI DANNEGGIATI



Luigi, un carissimo amico, mi ha chiamata imbufalito. Nel mese di novembre dell’anno appena passato ha subito un bel tamponamento riportando danni alla carrozzeria della propria autovettura, una fiammante Ford Focus berlina acquistata circa un anno prima, quantificati dal riparatore in oltre euro 2.000,00. Oltre a ciò la messa in pristino della vettura ha comportato, senza considerare il fine settimana ricompreso nel parcheggio forzato, oltre tre giornate di mancato utilizzo del veicolo, pari a 28 ore di manodopera (28 ore di manodopera diviso 8 ore giornaliere lavorative = tre giorni + 4 ore di lavoro) esposte nel documento fiscale che attesta le riparazioni eseguite, senza, fortunatamente, subire attese per il reperimento dei pezzi di ricambio necessari per le sostituzioni. Luigi, mi racconta inoltre che, per raggiungere l’azienda in cui lavora situata in un piccolo paese della provincia di Milano, è stato costretto a noleggiare un’auto, nella specie una Toyota Yaris, poiché gli orari dei mezzi pubblici non coincidevano con quelli di ingresso al lavoro, sostenendo un esborso economico pari a euro 350,00, I.V.A. compresa, per cinque giorni di noleggio. Dopo aver denunciato il sinistro alla propria compagnia, che ha gestito la pratica risarcitoria in regime C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), qualche giorno fa ha ricevuto un assegno il cui ammontare è pari all’importo esposto in fattura. Luigi mi chiede…


“…e i giorni di bollo e assicurazione non goduta oltre al deprezzamento dell’auto a causa del sinistro, chi me li paga?”, ma soprattutto: “… chi mi paga la spesa sostenuta per il noleggio del veicolo di cui ho avuto bisogno nel frattempo?”. 

NON DIMENTICARE I DANNI DA “FERMO TECNICO” Con tale espressione si intende tutti quei danni che derivano dal forzoso fermo, necessario per le riparazioni che occorre effettuare per la riparazione del veicolo rimasto danneggiato. Si definisce “tecnico” proprio perché non si tratta di sosta volontaria ma di periodo in cui il mezzo di locomozione si trova forzosamente fermo per una causa di carattere tecnico (il danno patito) e per tale motivo viene affidato a un professionista qualificato, ovvero il riparatore, per la sistemazione dei danni. Il danneggiato, dunque, oltre al danno subito al veicolo (rientrante nella categoria del danno emergente), variamente quantificato, patisce, altresì, ulteriori danni a causa dell’impossibilità di utilizzare il mezzo nel periodo di sosta forzata successiva all’incidente e/o per le riparazioni presso la carrozzeria. La giurisprudenza nel corso del tempo ha fornito indicazioni sia riguardo alla definizione di tali ulteriori danni sia riguardo alla prova che occorre fornire per ottenere il loro ristoro. Vediamo, allora quali sono e come vanno documentati.

L’AUTO COSTA ANCHE QUANDO NON SI USA Le spese fisse sostenute dal proprietario nonostante il mancato utilizzo del veicolo sono quelle relative al contratto assicurativo che occorre obbligatoriamente stipulare per l’R.C.A. (Responsabilità Civile Auto), al bollo o tassa di circolazione del veicolo nonché, infine, alla svalutazione commerciale subita a seguito dei danni materiali patiti e del periodo trascorso durante la sosta forzata in carrozzeria. Tali voci di danno non necessitano di prova specifica, così come ormai pacificamente e costantemente affermato dalla Suprema Corte in più occasioni, potendo, dunque, essere quantificati equitativamente dai giudici che ritengono plausibile l’importo forfettario di circa 40/50 euro giornalieri, pari a otto ore di lavoro e ciò a prescindere dall’uso effettivo cui è destinato il veicolo (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 30 gennaio 2014, n. 2070; Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza del 4 ottobre 2013, n. 22687; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza dell’8 maggio 2012, n. 6907; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 27 gennaio 2010, n. 1688; Cassazione civile, Sez. III, Sentenza del 9 novembre 2006, n. 23916; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 13 luglio 2004, n. 12908; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 17963 del 14 dicembre 2002). Per dirla in parole semplici anche chi non svolge il mestiere di tassista o rappresentante di commercio può pretendere il risarcimento di tale partita di danno poiché le spese su elencate e la svalutazione del valore del mezzo fa capo a chiunque ponga in circolazione un veicolo e ne sia il proprietario detentore.

E GLI ULTERIORI ESBORSI ECONOMICI? Le spese di noleggio di un altro veicolo, ad esempio, sono da considerarsi un danno indiretto e non immediatamente ricollegabile alla sosta forzata che comporta una perdita economica (danno emergente), precisa nel suo ammontare, e che quindi necessita di prova specifica ovvero di documento fiscale attestante l’effettivo esborso patito. In tale accezione il danno da fermo tecnico, infatti, non può considerarsi esistente per il solo fatto che un veicolo non sia stato utilizzato per un certo periodo di tempo ma, come per ogni tipo di danno, deve essere provato. Il danneggiato, quindi, oltre a provare l’inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla propria disponibilità e il danno, dovrà altresì provare il nesso causale tra l’impossibilità dell’utilizzazione del veicolo e il danno patito ovvero l’esborso economico resosi necessario per il noleggio del veicolo (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 9 agosto 2011, n. 17135). Per rispondere al quesito di Luigi, quindi, va detto che il noleggio cui ha dovuto far ricorso è indubbiamente una partita di danno risarcibile considerato che è documentato da ricevuta fiscale ed è conseguenza immediata e diretta dell’impossibilità di usare il proprio mezzo a causa delle riparazioni cui è stato costretto per l’incidente subito e ciò a prescindere dal fatto che il veicolo sia strumentale all’attività di lavoro. Peraltro, Luigi ha noleggiato un veicolo con caratteristiche assolutamente similari a quelle del veicolo di sua proprietà e, quindi, non ha profittato della situazione per godere di un’auto di lusso e non ha, quindi, aggravato ingiustificatamente la posizione dell’assicurazione debitrice.

E IL MANCATO GUADAGNO? (lucro cessante) si verifica tutte le volte che il mezzo danneggiato che necessita di riparazione e quindi di forzato fermo è altresì strumentale e funzionale allo svolgimento dell’attività di lavoro come accade ad esempio per i tassisti. Anche in tale circostanza si avrà, a maggior ragione, diritto al risarcimento dell’esborso necessario al noleggio di auto particolari adibite a tale funzione oppure, in alternativa, al mancato guadagno derivante dall’impossibilità di svolgere l’attività in questione per un certo numero di giorni. Il mancato guadagno andrà, tuttavia, provato in concreto producendo ogni documento utile attestante il guadagno medio giornaliero (modello unico degli ultimi tre anni e registro dei corrispettivi almeno degli ultimi sei mesi).

ANCHE IL TEMPO PER RECUPERARE UN MEZZO ANALOGO E’ UN DANNO DA “FERMO” (F.R.A.M.) Nel caso di incidenti con danni al veicolo che superino di gran lunga il valore commerciale del veicolo e che rendano la riparazione assolutamente antieconomica, viene considerato danno da “fermo” anche il tempo necessario a reperire un mezzo analogo a quello che è andato distrutto che la giurisprudenza quantifica in via presuntiva e su base equitativa, cui si aggiungeranno naturalmente le spese sostenute per la demolizione, da documentare invece in modo specifico, e le spese sostenute per l’immatricolazione del nuovo veicolo acquistato, anch’esse da documentare in concreto. 

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