Qualche tempo fa mi sono occupata del caso di una sedicenne che, in qualità di pedone, era rimasta vittima di un brutto incidente stradale. I genitori, poco dopo il sinistro, si erano affidati ad un professionista (specialista in infortunistica stradale), non avvocato, per l’assistenza necessaria a ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ragazza gravemente lesa (investita da un’auto in corsa, condotta da un neo patentato, all’uscita da scuola). L’incarico di patrocinio era stato firmato dalla sola madre e conteneva condizioni piuttosto onerose a carico del patrocinato (minore e genitori) con riguardo al compenso spettante al professionista in questione, alle ipotesi di revoca e all’esonero da responsabilità in caso di errore. Nel corso del rapporto la madre della minore, nei rari momenti in cui non era costretta a occuparsi, insieme al consorte, della cura della minore, si era, peraltro, resa conto che la gestione della vertenza non la soddisfaceva. Si rivolgeva, dunque, alla sottoscritta per verificare che l’operato del professionista fosse corretto e che l’incarico conferito al medesimo, mediante contratto, fosse valido. Senza entrare nel merito dell’operato del professionista, la sottoscritta rilevava una macroscopica causa di invalidità con riguardo proprio all’accordo siglato dalla madre. L’incarico era, pertanto, annullabile perché …
giovedì 6 novembre 2014
MINORI VITTIME DI INCIDENTE STRADALE: PER L’INCARICO AL PROFESSIONISTA SERVE L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE
Qualche tempo fa mi sono occupata del caso di una sedicenne che, in qualità di pedone, era rimasta vittima di un brutto incidente stradale. I genitori, poco dopo il sinistro, si erano affidati ad un professionista (specialista in infortunistica stradale), non avvocato, per l’assistenza necessaria a ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ragazza gravemente lesa (investita da un’auto in corsa, condotta da un neo patentato, all’uscita da scuola). L’incarico di patrocinio era stato firmato dalla sola madre e conteneva condizioni piuttosto onerose a carico del patrocinato (minore e genitori) con riguardo al compenso spettante al professionista in questione, alle ipotesi di revoca e all’esonero da responsabilità in caso di errore. Nel corso del rapporto la madre della minore, nei rari momenti in cui non era costretta a occuparsi, insieme al consorte, della cura della minore, si era, peraltro, resa conto che la gestione della vertenza non la soddisfaceva. Si rivolgeva, dunque, alla sottoscritta per verificare che l’operato del professionista fosse corretto e che l’incarico conferito al medesimo, mediante contratto, fosse valido. Senza entrare nel merito dell’operato del professionista, la sottoscritta rilevava una macroscopica causa di invalidità con riguardo proprio all’accordo siglato dalla madre. L’incarico era, pertanto, annullabile perché …
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