mercoledì 20 aprile 2016

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SI PUÒ NON RISPONDERE QUANDO IL FATTO È “TENUE”?


Tutti noi sappiamo che guidare sotto l’effetto di sostanza alcoliche o stupefacenti è vietato dalla legge: le nostre capacità di reagire alle insidie stradali diminuiscono ed è possibile arrecare un serio danno a persone e cose. Pertanto se veniamo “beccati” rischiamo di essere condannati, secondo quanto disciplinato dall’art 186 del Codice della Strada, ad una sanzione amministrativa o, ancor peggio, ad una sanzione penale, a seconda del tasso alcolemico che viene accertato essere presente nel nostro organismo. Molti di noi, tuttavia, sono a conoscenza del contenuto dell’art 131 bis del codice penale denominato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”. Tale disposizione, introdotta con il Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, consente al giudice di emettere sentenza di assoluzione in tutti quei casi in cui l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sia di particolare tenuità. Che relazione esiste allora tra l’art 186 del Codice della Strada e l’art 131 bis del codice penale? Può quest’ultimo applicarsi al reato di guida in stato di ebbrezza? Il tema è stato recentemente oggetto di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Vediamo insieme come i giudici hanno risolto il problema…