Tutti noi sappiamo che
guidare sotto l’effetto di sostanza alcoliche o stupefacenti è vietato dalla
legge: le nostre capacità di reagire alle insidie stradali diminuiscono ed è
possibile arrecare un serio danno a persone e cose. Pertanto se veniamo “beccati”
rischiamo di essere condannati, secondo quanto disciplinato dall’art 186 del
Codice della Strada, ad una sanzione amministrativa o, ancor peggio, ad una
sanzione penale, a seconda del tasso alcolemico che viene accertato essere
presente nel nostro organismo. Molti di noi, tuttavia, sono a conoscenza del
contenuto dell’art 131 bis del codice penale denominato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.
Tale disposizione, introdotta con il Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo
2015, consente al giudice di emettere sentenza di assoluzione in tutti quei
casi in cui l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sia
di particolare tenuità. Che relazione esiste allora tra l’art 186 del Codice
della Strada e l’art 131 bis del codice penale? Può quest’ultimo applicarsi al
reato di guida in stato di ebbrezza? Il tema è stato recentemente oggetto di
una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Vediamo insieme
come i giudici hanno risolto il problema…