Ho appena finito di esaminare la meritevole pronuncia,
emessa dalla terza sezione civile della Suprema Corte, in tema di
responsabilità medica, di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane e che
merita indubbiamente attenzione. Devo dire che in barba ai recenti, isolati e
inopportuni tentativi di scardinare l’attuale sistema risarcitorio (mi
riferisco, naturalmente, alla nota sentenza del giudice meneghino, Patrizio
Gattari, che ha impropriamente inquadrato la natura della responsabilità del
medico nell’ambito degli illeciti extracontrattuali, con negative ripercussioni
sulla tutela dei danneggiati), che individua correttamente la natura della responsabilità
dei sanitari nel noto criterio del “contatto sociale”, la decisione in questione
non solo ha il merito di riconfermare tale principio ma ha inoltre fatto
chiarezza su un altro importante capitolo di questa complicata materia. Finalmente
i giudici, con ammirevole processo logico e interpretativo, hanno affermato la
regola in base alla quale l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), cui spetta il
compito di erogare ai cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), è
responsabile unitamente al medico generalista, vale a dire quello che
comunemente chiamiamo “di famiglia”, per gli errori professionali commessi da
quest’ultimo. Ma i passaggi logici che devono essere portati all’attenzione di
tutti, sono molteplici…