mercoledì 22 aprile 2015

SE IL MEDICO DI FAMIGLIA SBAGLIA, PAGA ANCHE L'ASL


Ho appena finito di esaminare la meritevole pronuncia, emessa dalla terza sezione civile della Suprema Corte, in tema di responsabilità medica, di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane e che merita indubbiamente attenzione. Devo dire che in barba ai recenti, isolati e inopportuni tentativi di scardinare l’attuale sistema risarcitorio (mi riferisco, naturalmente, alla nota sentenza del giudice meneghino, Patrizio Gattari, che ha impropriamente inquadrato la natura della responsabilità del medico nell’ambito degli illeciti extracontrattuali, con negative ripercussioni sulla tutela dei danneggiati), che individua correttamente la natura della responsabilità dei sanitari nel noto criterio del “contatto sociale”, la decisione in questione non solo ha il merito di riconfermare tale principio ma ha inoltre fatto chiarezza su un altro importante capitolo di questa complicata materia. Finalmente i giudici, con ammirevole processo logico e interpretativo, hanno affermato la regola in base alla quale l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), cui spetta il compito di erogare ai cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), è responsabile unitamente al medico generalista, vale a dire quello che comunemente chiamiamo “di famiglia”, per gli errori professionali commessi da quest’ultimo. Ma i passaggi logici che devono essere portati all’attenzione di tutti, sono molteplici…