Negli ultimi anni, si è
assistito ad un preoccupante calo delle vaccinazioni, anche obbligatorie, a
causa dei timori circa un possibile nesso causale tra esse ed alcune malattie,
quali l’autismo. I casi di obiezioni di coscienza, sia di genitori sia di
medici, infatti, sono aumentati sempre più, provocando un crollo della
copertura vaccinale nel nostro paese al limite della soglia di sicurezza. Da
qualche tempo, però, o perché sembrano aumentati i casi di meningite o perché
premono gli interessi economici delle case farmaceutiche, l’importanza delle
vaccinazioni è ritornata al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e
dello stesso Servizio Sanitario Nazionale. Nei nuovi LEA 2017, i livelli essenziali
di assistenza sanitaria di recente approvati dal Presidente del Consiglio,
infatti, sono state inserite anche le vaccinazioni e presto sarà attivato il
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017- 2019. Ma, anche la
giurisprudenza ha contribuito in tal senso, valutando legittima la delibera
comunale, che pone quale requisito per l’accesso alle scuole materne comunali e
ai servizi per la prima infanzia l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Vediamo
meglio.
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venerdì 20 gennaio 2017
mercoledì 22 aprile 2015
SE IL MEDICO DI FAMIGLIA SBAGLIA, PAGA ANCHE L'ASL
Ho appena finito di esaminare la meritevole pronuncia,
emessa dalla terza sezione civile della Suprema Corte, in tema di
responsabilità medica, di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane e che
merita indubbiamente attenzione. Devo dire che in barba ai recenti, isolati e
inopportuni tentativi di scardinare l’attuale sistema risarcitorio (mi
riferisco, naturalmente, alla nota sentenza del giudice meneghino, Patrizio
Gattari, che ha impropriamente inquadrato la natura della responsabilità del
medico nell’ambito degli illeciti extracontrattuali, con negative ripercussioni
sulla tutela dei danneggiati), che individua correttamente la natura della responsabilità
dei sanitari nel noto criterio del “contatto sociale”, la decisione in questione
non solo ha il merito di riconfermare tale principio ma ha inoltre fatto
chiarezza su un altro importante capitolo di questa complicata materia. Finalmente
i giudici, con ammirevole processo logico e interpretativo, hanno affermato la
regola in base alla quale l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), cui spetta il
compito di erogare ai cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), è
responsabile unitamente al medico generalista, vale a dire quello che
comunemente chiamiamo “di famiglia”, per gli errori professionali commessi da
quest’ultimo. Ma i passaggi logici che devono essere portati all’attenzione di
tutti, sono molteplici…
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