lunedì 29 giugno 2015

PIGNORAMENTO: STOP AI FURBETTI CON L’ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI!


Tra le novità appena varate dal Governo e diventate operative sabato 27 giugno c’è una norma che, sebbene di efficacia transitoria, dovrebbe aiutare tutti coloro che si trovino alle prese con la ricerca di beni da pignorare di proprietà di debitori furbetti. Non posso allora esimermi, dovendo affrontare la questione sia per interesse personale sia per la tutela dei miei assistiti, dal soffermarmi sulla stessa per alcune riflessioni e per capire come la novità legislativa inciderà, nella pratica, sul nostro sistema giuridico e sugli orientamenti giurisprudenziali attuali. Si tratta, infatti, di un principio che dovrebbe coprire un vuoto regolamentare e soprattutto sciogliere ogni dubbio sull’interpretazione delle norme già esistenti, per la verità poco chiare. Un’esigenza, questa, avvertita a più riprese ed emersa in particolar modo quando i creditori e i loro avvocati, si trovino nella condizione di scovare i beni e le fonti di reddito dei soggetti tenuti al pagamento di somme di denaro, a prescindere dall’ammontare delle stesse, e dal titolo esecutivo, vale a dire dal provvedimento giudiziale o dal documento formato dalle parti in base al quale sorge il diritto all’aggressione, in senso giuridico, del patrimonio altrui. Le problematiche interpretative sono cominciate quando, alla fine dello scorso anno, è stata introdotta la possibilità, senza sostenere costi, di ricerca dei beni da pignorare tramite modalità telematiche. Cos’è successo da allora? 

mercoledì 24 giugno 2015

AFFITTO: COSA SUCCEDE AI CONVIVENTI SE L’INQUILINO MUORE?


Quando si parla di locazione di immobili è facile sentir parlare di disdetta, di recesso anticipato, di cessata locazione, di proroghe. Tutti concetti noti e piuttosto discussi, ma cosa succede se l’inquilino muore e l’unità immobiliare locata è abitata anche da altre persone? Il contratto e, quindi, tutte le condizioni in esso contenute, si trasmettono automaticamente a questi soggetti oppure è necessario trovare un nuovo accordo con il proprietario di casa? E ancora, è possibile per gli eredi conviventi dell’inquilino dare disdetta perché non più interessati a permanere nell’appartamento? E se, invece, gli eredi non convivevano stabilmente con il locatario ma si prendevano soltanto cura di quest’ultimo standogli vicino saltuariamente, subentrano ugualmente nel contratto? In ultimo, cosa succede se l’inquilino, prima che morisse, aveva già deciso di recedere dal contratto comunicando al proprietario la disdetta anticipata? In tale ultimo caso, gli eredi conviventi devono ugualmente inviare un’altra disdetta, nel caso vogliano lasciare la casa, oppure vale quella già mandata dal conduttore? Le questioni che si pongono sono dunque diverse e credo sia opportuno affrontarle una ad una per chiarire, giuridicamente parlando, come ci si debba comportare per essere rispettosi della legge e, soprattutto, non incorrere in contenziosi. A questo punto non mi resta che cominciare a trattarle… 

lunedì 22 giugno 2015

AUTOVELOX: SENZA REVISIONE IL VERBALE È NULLO


Sensazionale e clamoroso colpo di scure da parte del Giudice delle Leggi. Qualche giorno fa la Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità del tanto criticato art. 45, comma 6, del codice della strada il quale, nella sua infelice dizione, si limitava a disporre la necessità di omologa (ovvero approvazione del modello di un determinato strumento) degli apparecchi destinati a rilevare la velocità degli utenti della strada senza, tuttavia, dire nulla con riguardo all’obbligatorietà di controlli periodici e tarature da effettuare su tutti i singoli apparecchi in uso alle pubbliche amministrazioni. Nel silenzio della norma, dunque, si era creato l’irragionevole orientamento, confermato anche dalla Corte di Cassazione e stroncato talvolta da qualche coraggiosa perla di saggezza, in base al quale non avendo il legislatore previsto nulla in ordine ai controlli periodici degli apparecchi, fissi o mobili, le infrazioni per la velocità rilevate dagli stessi erano da ritenere perfettamente valide, anche se lo strumento era vecchio, non tarato e, quindi, verosimilmente produttivo di rilievi erronei. Sul presupposto di tale orientamento coloro che avessero voluto impugnare la contravvenzione elevata per eccesso di velocità a fronte della rilevazione da parte di uno di questi apparecchi, avrebbero dovuto provare (non si sa come) che lo stesso, per la sua vetustà, non era perfettamente funzionante. Insomma l’ennesimo irragionevole e ingiustificato regalino alla pubblica amministrazione, ora finalmente stroncato dalla pennellata che ha letteralmente cancellato la norma in questione. Ma nella pratica cosa comporta e comporterà questa coraggiosa e tanto attesa decisione? 

giovedì 18 giugno 2015

SOCIAL NETWORK: FAI ATTENZIONE A QUELLO CHE SCRIVI!


Se il loro nome è social network, un motivo ci sarà! Da quando sono nati hanno ricevuto un’attenzione sempre crescente da parte degli internauti, ritagliandosi di fatto un ruolo di primo piano nel panorama della comunicazione. Nonostante ci sia la possibilità di creare una propria cerchia di amici, la diffusione dei contenuti pubblicati dagli utenti, rimane molto poco “circoscritta” al gruppo cui si appartiene, diffondendosi spesso in maniera virale se il contenuto risulta essere interessante. I social network d’altra parte hanno assunto la funzione di avamposto nella creazione di relazioni e nuove conoscenze, dovendosi tuttavia fare carico una serie di problematiche relative proprio alle relazioni umane. I litigi tra conoscenti, amici, parenti oppure tra perfetti sconosciuti hanno così trovato un nuovo ed enorme palcoscenico su cui esibirsi. Attenzione però: molte persone hanno la pessima idea di credere che tutto sia legittimo per il solo fatto di essere nascosti dietro un monitor riparati da mura domestiche. Troppo spesso non ci si rende conto del fatto che ciò che viene scritto su un social, ha una risonanza molto forte, spesso maggiore, rispetto a una qualsiasi frase magari detta tra amici. Pubblicare un contenuto qualsiasi sulla pagina di un utente, significa in pratica, mostrarla contemporaneamente e in tempo reale a tutti coloro che possono accedere al suo profilo in quanto “amici”. Tutto ciò potrebbe non avere una connotazione particolarmente negativa nel caso di opinioni e giudizi positivi o quantomeno educati su qualcuno o qualcosa, ma il discorso cambia radicalmente quando si tratta di…

martedì 16 giugno 2015

AUTO USATA? SE L’ACQUISTI DA UN RIVENDITORE SEI GARANTITO


In occasione di un recente incontro con un vecchio assistito mi è stata sottoposta una questione che, per la verità, è piuttosto ricorrente: Paolo, artigiano, ha acquistato qualche settimana fa un’auto usata da un rivenditore autorizzato sostenendo un esborso di quasi diecimila euro. Oltre al pagamento del prezzo per il veicolo in sé ha, inoltre, richiesto al medesimo rivenditore la lucidatura della carrozzeria, che presentava alcuni difetti, e l’installazione di accessori, per lui essenziali, pagando per tali interventi l’ulteriore importo di duemila euro. Purtroppo, a distanza di soli due giorni, l’autovettura ha presentato difetti e problemi meccanici al cambio che determinano una prestazione non soddisfacente e decisamente inadeguata, soprattutto in fase di accelerazione su lunghi percorsi. Il signor Paolo ha prontamente denunciato tale difetto al rivenditore il quale, tuttavia, pur essendosi preso l’incarico di verificare il guasto segnalato e provvedere all’eventuale messa a punto del bene, oggetto di compravendita, ha restituito l’auto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta affermando che il veicolo non presenta difetti rilevanti che possano determinare la risoluzione del contratto o la sostituzione del veicolo. Qualche giorno fa, guarda caso, la Corte di Giustizia europea ha pronunciato un’interessante sentenza in cui ha richiamato alcuni importanti criteri sulla vendita di beni di consumo e sulla garanzia che viene prestata in tali occasioni, proprio in relazione ad un caso simile a questo. Credo, dunque, sia utile a tutti ricordarli… 

mercoledì 10 giugno 2015

CONDOMINIO: IL VERBALE PUÒ ESSERE CORRETTO DOPO LA CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA?


Grazie ad un quesito posto da una lettrice oggi ho voluto cogliere l’occasione per parlare di un argomento che ai più potrebbe sembrare banale rispetto ad altri temi più scottanti che riguardano il condominio ma che, invece, non lo è affatto poiché comporta questioni, pratiche e giuridiche che, se non risolte adeguatamente, potrebbero avere serie ripercussioni sulla validità e legittimità delle delibere e, di conseguenza, sulla vita stessa condominiale. Ci scrive Annalaura da Pisa chiedendoci appunto se la redazione del verbale debba essere contestuale all’assemblea o se, invece, possa essere differita ad un momento successivo. Ci chiede inoltre se è legittimo che in fase di trascrizione del contenuto il verbale stesso venga corretto o, comunque, modificato dopo la chiusura dell’assemblea. Vediamo insieme cosa bisogna sapere per non sbagliare…

lunedì 8 giugno 2015

PRIVACY: RISARCIMENTO DA SPAM? FORSE!


Anche questa mattina, come di consueto, ho controllato la mia casella di posta elettronica e come spesso accade ho trovato un gran numero di mail ricevute. Purtroppo, non si trattava di messaggi provenienti da mittenti conosciuti ma solamente comunicazioni commerciali di svariati siti internet. È evidente ormai, come attraverso l’utilizzo dei social network e più in generale di internet, la circolazione dei nostri dati sensibili, in primis tra tutti il nostro indirizzo di posta elettronica, sia resa molto più facile e veloce. Quante volte ad esempio ci è capitato di dover inserire tutti i nostri dati per completare l’iscrizione ad un sito in maniera tale da permetterci un acquisto on-line? E quante volte senza troppa attenzione diamo il consenso alla cessione dei nostri dati per finalità commerciali? Difendersi dagli abusi commessi dai gestori di questi siti che, anche senza la nostra espressa autorizzazione, utilizzano i dati raccolti è un’esigenza ormai attualissima. La domanda sorge spontanea: ma colui che quotidianamente constata con disappunto la presenza di decine e decine di mail pubblicitarie ed è costretto ad adoperarsi per cancellarle con certosina pazienza, non ha diritto ad un risarcimento da chi fraudolentemente le invia? Insomma chi effettua spam elettronico non sta creando un danno a quegli utenti che ricevono le comunicazioni non richieste? È superfluo dire che a tutti parrebbe logico e automatico rispondere in modo affermativo, ma a quanto pare il Tribunale di Perugia non sembra pensarla allo stesso modo… 

giovedì 4 giugno 2015

SCUOLA: LA BOCCIATURA PER IL COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE È LEGITTIMA?


Siamo alla resa dei conti. L’anno scolastico sta per terminare e la paura più grande di parecchi studenti è la riunione del consiglio di classe per lo scrutinio finale. In altre parole, è giunta l’ora di decidere sul destino degli allievi. Molti di loro, dopo mesi di scarso impegno e risultati traballanti, si sono buttati a capofitto nella preparazione di verifiche e interrogazioni ed altri, dopo assenze, ritardi e scivoloni comportamentali, sono improvvisamente diventati studenti precisi, puntuali ed esemplari. Nella pratica, il mese di maggio è stato eletto a gran voce dalla popolazione studentesca a “mese della salvezza”; il mese salva-estate e salva vacanza. Al di là delle considerazioni sul profitto per singola materia, che non lasciano molto spazio a discussioni di carattere giuridico, le domande più ricorrenti, che presuppongono la conoscenza e l’analisi di alcune norme, riguardano il comportamento tenuto dagli alunni durante l’anno scolastico. In particolare i ragazzi si chiedono se davvero assenze, ritardi e comportamento scorretto possono essere la causa esclusiva della bocciatura o essere, comunque, un elemento di valutazione determinante. Credo, dunque, che spendere qualche parola sull’argomento possa essere d’aiuto principalmente a loro ma anche a genitori e insegnanti … 

lunedì 1 giugno 2015

CALCIO: SE LA TIFOSERIA OFFENDE LA SOCIETÀ PAGA


Se la società di calcio non fa nulla per impedire che i propri tifosi, soci o non soci che siano, offendano e discriminino tramite cori e striscioni gli avversari sportivi, verrà condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che gli ospiti, offesi, subiscono. Questa è la decisione, a mio avviso decisamente corretta, assunta lo scorso anno dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dott. Francesco Buonocore, e confermata qualche giorno fa dal Tribunale di Torre Annunziata in occasione dell’appello. Il processo si è incentrato sulle richieste di un tifoso napoletano il quale, lamentando la lesione della propria dignità personale a cagione degli inni razzisti e degli striscioni discriminatori della tifoseria ospitante, ha chiesto il risarcimento di tutti i danni che riteneva di aver patito, niente di meno che al club torinese bianconero. La decisione merita, indubbiamente, qualche riflessione se non altro perché si tratta di una diga che si rompe e, quindi, a cascata aprirà le porte alle richieste di risarcimento di altri tifosi stanchi di non godere appieno dello spettacolo calcistico per il quale hanno affrontato un viaggio, magari un soggiorno, e pagato un biglietto d’ingresso. Ma la società di calcio paga sempre per le marachelle (… si fa per dire) e, più propriamente, per gli atti illeciti commessi dai propri tifosi? Dipende da …