giovedì 4 giugno 2015

SCUOLA: LA BOCCIATURA PER IL COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE È LEGITTIMA?


Siamo alla resa dei conti. L’anno scolastico sta per terminare e la paura più grande di parecchi studenti è la riunione del consiglio di classe per lo scrutinio finale. In altre parole, è giunta l’ora di decidere sul destino degli allievi. Molti di loro, dopo mesi di scarso impegno e risultati traballanti, si sono buttati a capofitto nella preparazione di verifiche e interrogazioni ed altri, dopo assenze, ritardi e scivoloni comportamentali, sono improvvisamente diventati studenti precisi, puntuali ed esemplari. Nella pratica, il mese di maggio è stato eletto a gran voce dalla popolazione studentesca a “mese della salvezza”; il mese salva-estate e salva vacanza. Al di là delle considerazioni sul profitto per singola materia, che non lasciano molto spazio a discussioni di carattere giuridico, le domande più ricorrenti, che presuppongono la conoscenza e l’analisi di alcune norme, riguardano il comportamento tenuto dagli alunni durante l’anno scolastico. In particolare i ragazzi si chiedono se davvero assenze, ritardi e comportamento scorretto possono essere la causa esclusiva della bocciatura o essere, comunque, un elemento di valutazione determinante. Credo, dunque, che spendere qualche parola sull’argomento possa essere d’aiuto principalmente a loro ma anche a genitori e insegnanti … 

ORA SI PARLA DI COMPORTAMENTO E NON PIÙ DI CONDOTTA Innanzitutto occorre chiarire che a partire dal Decreto Legge n. 137 del 2008, poi convertito con alcune modifiche, dalla Legge n. 169 del 2008 quello che veniva chiamato comunemente “voto in condotta” è stato sostituito dal “voto di comportamento” tant’è che l’art. 2 della Legge parla di “valutazione del comportamento degli studenti” durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Tale valutazione è espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. In altri termini fa media con i voti di tutte le altre discipline del corso e, laddove insufficiente, determina la bocciatura al pari di quanto accade per le materie di studio, senza tuttavia avere la possibilità di rimediare durante l’estate! Già proprio così, a differenza di quanto accade per le discipline di insegnamento per le quali il mancato raggiungimento degli obiettivi può dar luogo ad un recupero durante il periodo estivo, con test di verifica effettuato durante i primi giorni del mese di settembre, il voto inferiore al sei in comportamento, determina la bocciatura. 

COME SI VALUTA IL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO? Il Decreto Ministeriale n. 5 del 2009, emanato dal M.I.U.R. in attuazione di quanto previsto dalla Legge 169/2008 (art. 2, comma terzo), precisa che soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità la valutazione del comportamento potrà essere inferiore alla sufficienza (art. 2, comma 4, D.M. n. 5/2009). Chiarisce, inoltre, ai fini della valutazione del comportamento dello studente, che il Consiglio di classe debba tenere conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno e che tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno anche in relazione alle finalità che tale valutazione si ripropone (art. 3 D.M. n. 5/2009).

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO HA DIVERSI SCOPI L’esame e la valutazione del comportamento degli studenti non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. Si ripropone, quindi, diverse prioritarie finalità (art. 1 D.M. n. 5/2009):

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; 

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

NON PUÒ BASARSI SUL SINGOLO EPISODIO Qualche giorno fa il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna ha stabilito che, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 del D.L 137/2008 convertito dalla Legge 169/2008, i Consigli di classe debbono valutare il comportamento dello studente avendo riguardo alla condotta dallo stesso assunta durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, indi risultando illegittimo il voto calibrato su un singolo episodio, ove dalla motivazione non emerga che si è proceduto comunque a una valutazione della personalità complessiva dello stesso. Nel caso esaminato dai giudici amministrativi bolognesi, il Consiglio di una classe quarta di Liceo scientifico aveva attribuito ad una ragazza il voto di sei decimi in ragione di un episodio di cattiva condotta tenuto durante una gita scolastica. In particolare l’alunna, all’epoca dei fatti minorenne, dopo aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche, si era poi appartata con due coetanei intrattenendo con i medesimi dei rapporti sessuali consenzienti. Alla studentessa, dunque, era stato assegnato il voto di comportamento di sei decimi nonostante la valutazione intermedia fosse stata di 10 decimi (T.A.R. Emilia Romagna, Sentenza, Sezione I, Sentenza del 21 maggio 2015, n. 477). Dalla lettura del provvedimento emerge a chiare lettere che ciò che il Legislatore, con l’introduzione delle norme richiamate, ha voluto vietare non è tanto la possibilità di ritenere un singolo episodio idoneo a incidere anche pesantemente sulla misura del voto, quanto piuttosto il fatto che lo stesso venga valutato in astratto, vale a dire al di fuori del percorso compiuto dallo studente nell’intero anno di scuola (in questo senso anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, Sentenza del 24 novembre 2010, n. 7347 e T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sezione I, Sentenza del 7 ottobre 2009, n. 629).

E SARÀ INSUFFICIENTE SOLO SE… La valutazione inferiore ai 6 decimi, specie in sede di scrutinio finale, può essere tale solo se scaturente da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe ed esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota protocollare n. 3602/PO del 31 luglio 2008) nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, comma 1, D.M. n. 5/2009). Inoltre, la disposizione precisa (art. 4, comma 2, D.M. n. 5/2009) che la valutazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;

2) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 

Ancora, prosegue specificando che il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale (art. 4, comma 3, D.M. n. 5/2009).

ALTRA COSA SONO LE ORE DI ASSENZA… La valutazione del voto di comportamento tiene conto indubbiamente anche della regolarità nella frequenza alle lezioni, della puntualità e del rispetto delle regole imposte dal Programma Formativo. Vi è, peraltro, una norma ad hoc che disciplina la frequenza scolastica ed il limite delle assenze possibili nell’arco dell’intero anno scolastico. La norma chiarisce che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Ciò significa che laddove lo studente assenteista e ritardatario superi tale limite non si potrà neppure ammetterlo allo scrutinio finale e, quindi, all’ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7). La norma si riferisce all’intero orario scolastico annuale e non alle ore dedicate ad una singola disciplina di insegnamento; in altre parole laddove, si superino i tre quarti di assenza in una singola disciplina ma non per l’intero orario scolastico annuale, lo studente verrà comunque ammesso allo scrutinio e, al più, le frequenti assenze in una specifica materia potranno costituire elemento di valutazione del comportamento con conseguente abbassamento del voto. 


Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite