Se la società di calcio non fa nulla per impedire che i
propri tifosi, soci o non soci che siano, offendano e discriminino tramite cori
e striscioni gli avversari sportivi, verrà condannata al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali che gli ospiti, offesi, subiscono. Questa è la decisione,
a mio avviso decisamente corretta, assunta lo scorso anno dal Giudice di Pace
di Castellammare di Stabia, dott. Francesco Buonocore, e confermata qualche giorno
fa dal Tribunale di Torre Annunziata in occasione dell’appello. Il processo si
è incentrato sulle richieste di un tifoso napoletano il quale, lamentando la
lesione della propria dignità personale a cagione degli inni razzisti e degli
striscioni discriminatori della tifoseria ospitante, ha chiesto il risarcimento
di tutti i danni che riteneva di aver patito, niente di meno che al club torinese
bianconero. La decisione merita, indubbiamente, qualche riflessione se non
altro perché si tratta di una diga che si rompe e, quindi, a cascata aprirà le
porte alle richieste di risarcimento di altri tifosi stanchi di non godere
appieno dello spettacolo calcistico per il quale hanno affrontato un viaggio,
magari un soggiorno, e pagato un biglietto d’ingresso. Ma la società di calcio paga
sempre per le marachelle (… si fa per dire) e, più propriamente, per gli atti
illeciti commessi dai propri tifosi? Dipende da …
IL CASO La questione
sottoposta al Giudice di Pace di Castellamare, tale era la residenza del tifoso
arrabbiato, riguarda la partita Juventus-Napoli
del 10 novembre 2013, disputata allo Juventus Stadium di Torino. Il danneggiato, un avvocato tifoso da lungo
tempo del Napoli, era giunto anch’egli insieme ad altri supporter per assistere
all’incontro calcistico. Ebbene il collega, che si è difeso da sé, ha chiesto al giudice di accertare
l’inadempimento contrattuale del club juventino per non aver fatto nulla
per contrastare le turbative al proprio diritto di godere di quello che si
auspicava essere uno spettacolo; ha, quindi, documentato sia la perdita
economica dovuta agli esborsi sostenuti per l’acquisto del biglietto, del
viaggio e del soggiorno sia la lesione del diritto a godere del tempo secondo
le modalità che aveva programmato a causa degli inni e degli striscioni
fortemente volgari e intimidatori rivolti al popolo napoletano. Gli insulti e
le offese erano stati di portata tale da costringere diversi tifosi ospiti,
discriminati e derisi, ad abbandonare lo stadio molto prima della fine della
partita.
LA DECISIONE DI PRIMO E SECONDO GRADO Il giudice, dott. Buonocore, ha quindi ritenuto accertata
sia la presenza del tifoso allo stadio sia l’inadempimento contrattuale della
società calcistica in conseguenza dell’inattività dei funzionari e dei
dipendenti, addetti alla vigilanza dello stadio, di fronte alle invettive
inneggianti addirittura alla morte e all’uccisione. Quanto al risarcimento, ha
condannato il club al rimborso delle somme versate per partecipare all’evento,
ovvero euro 305, a risarcire 1.000 euro per i danni non patrimoniali e,
naturalmente, al pagamento delle spese e competenze legali per il giudizio (Giudice di Pace di Castellammare di Stabia,
dott. Francesco Buonocore, Sentenza del 18 luglio 2014, n. 2347). La
società convenuta, chiaramente insoddisfatta della pronuncia, ha pensato di
proporre appello davanti al Tribunale di Torre Annunziata per ottenere la
riforma della sentenza ma è incorsa in un errore procedurale (ha notificato
l’atto oltre il termine previsto dalla legge) che ha comportato
l’inammissibilità dell’impugnativa (Tribunale
di Torre Annunziata, dott. Luigi Pentangelo, Sentenza del 3 marzo 2015). La
decisione, dunque, essendo ormai trascorsi anche i termini per il ricorso in
Cassazione è diventata definitiva e granitica. Ma soprattutto, apre le porte ad eventuali altre richieste
relative allo stesso evento non essendosi ancora prescritto il diritto a
far valere le proprie ragioni.
UN ALTRO PRECEDENTE Una
decisione simile era già stata assunta dal Giudice di Pace di Napoli nel giugno
2008, quando aveva dovuto decidere sulla richiesta
di risarcimento danni patiti da un giovane tifoso napoletano, questa
volta offeso dai cori e dagli insulti degli ultrà interisti. Anche in quella
circostanza le espressioni utilizzate come “Napoli fogna d’Italia”, “Ciao
colerosì”, “Partenopei tubercolosì”, ritenute giustamente lesive del sentimento
territoriale e culturale dei napoletani aveva portato alla condanna del club
meneghino, al risarcimento di 1.500 euro per il danno esistenziale provocato
dalle offese. Questa volta, tuttavia, il
giudice aveva ritenuto sussistente non l’inadempimento contrattuale ma una sorta di responsabilità oggettiva della
società calcistica, mutuando tale concetto dalle norme contenute nell’art. 4,
commi 2 e 3, del codice di giustizia sportiva (Giudice di Pace di Napoli, Sezione I, dott. Antonio Marzano, Sentenza
del 16 giugno 2008, n. 47825).
INSULTI INQUALIFICABILI
In ogni caso si tratta di un frasario becero inaccettabile anche in virtù del fatto
che gli inni volgari sono stati recitati nel corso di tutta la partita e ancor
prima che questa iniziasse, in diretta televisiva internazionale. In sentenza
si legge che i cori juventini hanno
avuto il seguente tenore: “lavali,
lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco, forza Vesuvio distruggi
tutto, senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani, o
colerosi terremotati voi col sapone non vi siete mai lavati, Napoli merda,
Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera, uccidete questi bastardi …”.
Ancora si evidenzia che lo striscione
esposto durante il primo tempo della gara che inneggiava all’eruzione del
Vesuvio ed alla morte del popolo napoletano veniva inizialmente posto al centro della curva e poi spostato nella parte inferiore, ma mai rimosso. Né i cori né lo
striscione avevano, dunque, quel tenore ironico costituente fenomeno comune e
tipico in tutti gli stadi del mondo e facente parte dello spettacolo calcistico.
Lo sdegno dei tifosi napoletani era, pertanto, del tutto giustificato e
giustificabile essendo venuta meno con tale condotta incivile e antisportiva
ogni regola di educazione e buon senso.
CON L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO SI STIPULA UN CONTRATTO A differenza del giudice che aveva esaminato i fatti nel
2008, il dott. Buonocore sottolinea che addentrarsi nella questione relativa
alla responsabilità oggettiva della società calcistica per i fatti posti in
essere dalla tifoseria risulta inconferente. La responsabilità del club bianconero non si basa, infatti, su tale principio giuridico ma sul mancato adempimento dell’obbligo
contrattualmente assunto in base all’art. 1218 del codice civile (che
disciplina appunto la responsabilità del debitore), con la vendita del
biglietto di accesso allo stadio di contrastare le turbative al godimento dello
spettacolo. Il giudice sottolinea, inoltre che l’obbligo della società era quello di adoperarsi per far cessare o
almeno tentare di far cessare le
inqualificabili intemperanze della
tifoseria, ponendo in essere ogni iniziativa utile allo scopo: avrebbe così
dato segno di dissenso e di condanna verso tali comportamenti e soprattutto
avrebbe dimostrato la diligenza
prescritta dall’art. 1176 del codice civile.
E SI RISARCISCE ANCHE IL DANNO NON PATRIMONIALE… In altre parole se il clima si accende e cori e striscioni
non si limitano ad una simpatica ironia ma trascendono in espressioni
ingiuriose e irrispettose della dignità umana, la società di casa ha l’obbligo
contrattuale di intervenire con messaggi ad hoc dagli altoparlanti e, se
necessario, attraverso il proprio personale per far cessare le esposizioni che
inneggiano alla discriminazione razziale. Se non lo fa paga anche i danni
derivati dal non aver potuto assistere allo spettacolo calcistico per il quale
aveva organizzato il suo tempo ed i suoi impegni, percorso molti chilometri e
sopportato tutti i disagi per accedere allo stadio in tempo utile all’inizio
della partita, ma anche per la grave situazione di disagio, di stress e di
frustrazione emotiva e psicologica per gli stessi fatti accaduti.
IL TIFOSO È UN CONSUMATORE… Altro principio importante, esposto nella sentenza, è
quello, tra l’altro affrontato anche dal precedente napoletano del 2008, che la
causa può essere portata davanti al giudice territorialmente competente in base
alla sede o al domicilio elettivo del tifoso danneggiato. Il principio si fonda
su quanto disposto dal codice del consumo agli articoli 3, 33, e 63 del 2005,
altrimenti noto come codice del consumo. La Cassazione ha, peraltro, confermato
recentemente tale criterio ritendo tale competenza esclusiva e non derogabile
dalle parti ogniqualvolta vi sia un contratto tra consumatore e professionista
prescindendo dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della
prestazione oggetto di contratto (Cassazione
civile, Sezione VI, Ordinanza del 24 gennaio 2014, n. 1464). Nel caso
esaminato, il rapporto è di chiara natura contrattuale, atteso che il supporter
napoletano ha pagato il prezzo stabilito dalla società organizzatrice per
assistere all’evento sportivo. È fuori dubbio, peraltro, che il danneggiato
rientri nella categoria dei consumatori non avendo acquistato il biglietto di
ingresso allo stadio per scopi imprenditoriali, commerciali o professionali,
così come è chiaro che il club bianconero sia un professionista poiché è il
soggetto che ha organizzato l’evento nell’espletamento di un’attività
imprenditoriale. Insomma, almeno con
riguardo al processo il tifoso gioca in casa!
Avvocato Patrizia Comite - Studio Comite