Negli ultimi anni mi è capitato spesso di assumere incarichi per assistere e tutelare i proprietari di veicoli nella richiesta di indennizzo conseguente al furto. Ciò significa che le compagnie di assicurazioni adottano sempre più frequentemente strategie di contenimento dei costi e resistono a tali richieste, almeno sino a quando non interviene la sentenza di un giudice. Devo confessare di essermi occupata di casi decisamente singolari, a volta talmente complessi da essere quasi inverosimili. Recentemente, peraltro, mi è capitato che mi venisse sottoposto un quesito al quale, se avessi risposto in modo istintivo, avrei dato un riscontro non corretto. L’esperienza mi ha però suggerito di raccogliere i dati e, anche quando i fatti sono talmente ricorrenti da non lasciare dubbi sulle possibili soluzioni, riservarmi un breve periodo di riflessione per poi esporre un parere fondato sulle norme di legge e sugli orientamenti giurisprudenziali. Ebbene, un mio vecchio assistito mi ha chiamata terrorizzato e balbettando mi ha riferito di aver subito il furto della sua bella auto del valore attuale di circa trentamila euro, sei giorni dopo la scadenza del contratto assicurativo per la Responsabilità Civile Auto. Neanche a dirlo il poveretto era letteralmente in preda ad una crisi di panico: “avvocato sono rovinato, il contratto era appena scaduto! Ho perso l’auto e non avrò neppure un centesimo di indennizzo. Sono davvero un pazzo e uno sconsiderato ad aver aspettato ma, sa com’è di questi tempi, stavo facendo due conti per risparmiare sull’assicurazione e allora mi è scappata la scadenza”. In realtà, qualche chance di ricevere l’indennizzo c’è …
LA LEGGE HA ABOLITO IL TACITO RINNOVO Intorno alla fine dell’anno 2012 il Decreto Legge n. 179/2012, poi convertito con modificazioni nella Legge 221/2012, ha previsto che il codice della assicurazioni private fosse integrato con l’introduzione di una disciplina ad hoc, a tutela degli assicurati, relativa alla “durata del contratto assicurativo” per la Responsabilità Civile Auto. È stato così aggiunto l’art. 170 bis il quale sancisce l’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative per l’R.C.A.. In particolare stabilisce che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza. In sintesi, dall’introduzione di queste norme, accade che il contratto di assicurazione obbligatorio non si possa più rinnovare tacitamente e automaticamente (fino a quel momento era così, salvo che l’assicurato non mandasse disdetta scritta almeno sessanta giorni prima della scadenza o, in qualche caso, almeno trenta giorni), se non su richiesta esplicita dell’assicurato, e inoltre che ci sia l’obbligo per l’impresa di assicurazioni di avvisare l’assicurato, almeno trenta giorni prima della scadenza che la copertura sta per esaurirsi. In tal modo l’assicurato, se crede, ha facoltà di rivolgersi ad altra impresa per ottenere condizioni ritenute più vantaggiose ed economiche.
…E HA PROROGATO IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA PER 15 GIORNI In pratica, succede che la garanzia assicurativa relativa all’R.C.A. si estenda automaticamente, senza che l’assicurato debba attivarsi in qualche modo, per un ulteriore breve periodo di quindici giorni affinché lo stesso possa avere a disposizione ancora del tempo per confrontare prezzi e preventivi e adottare la soluzione più congeniale alle proprie esigenze, assicurative ed economiche. Il cliente avrà, anzi ha, così la possibilità di scegliere se rinnovare la copertura, chiedendo magari l’adeguamento del premio in virtù della diminuzione di valore del bene da assicurare, oppure stipulare un altro contratto, con la medesima compagnia o con un’altra, a condizioni diverse e più favorevoli. La possibilità offerta dalla Legge si traduce in un bel vantaggio per l’assicurato il quale può sfruttare tale piccola proroga anche solo per godere della prolunga di copertura. Se però il cliente decide di rinnovare il precedente contratto allora non vi sarà interruzione temporale e la nuova copertura continuerà a decorrere dalla scadenza del precedente contratto; in pratica proseguirà. Qualora, invece, l’assicurato decidesse di cambiare compagnia o mantenere la stessa ma cambiando radicalmente contratto, a condizioni economiche ed assicurative più vantaggiose, oltre che a godere di un prodotto più adeguato alle proprie esigenze approfitterà della prolunga (noi giuristi diciamo “prorogatio”) della precedente copertura che non varrà un anno, o quel diverso periodo pattuito, ma un anno e quindici giorni senza che ciò comporti un aumento di prezzo. In soldoni avrà un risparmio di circa il 4% annuo.
DURANTE QUESTO PERIODO NIENTE MULTE E NESSUN ONERE RISARCITORIO IN CASO DI INCIDENTE Di fatto, tuttavia, l’assicurato nel periodo di prolungamento della copertura circola con il proprio veicolo esibendo un tagliando assicurativo che riporta una data di scadenza diversa. La questione ha, quindi, generato controversie e dibattiti interpretativi poiché le autorità di polizia ritenevano che durante tale periodo il veicolo circolasse di fatto privo di assicurazione, considerato che il tagliando esposto riportava una data di scadenza antecedente al fermo. Allo stesso modo, in un primo momento, successivo all’introduzione delle norme in parola, le compagnie ritenevano, in caso di incidenti, che il risarcimento non fosse da loro dovuto per mancanza della copertura contrattuale. Per risolvere queste problematiche e dare piena attuazione al contenuto della norma è, allora intervenuto il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, con una circolare che ha precisato che le compagnie sono tenute a garantire la copertura assicurativa per quindici giorni dopo la scadenza del contratto, a prescindere dal fatto che l’automobilista rinnovi o meno con la stessa impresa. Oltre alla garanzia assicurativa in caso di sinistro, dunque, l’automobilista non rischia alcuna contravvenzione per violazione delle norme contenute nel codice della strada (Circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013).
LA NORMA RIGUARDA SOLO IL CONTRATTO R.C.A. Pur essendo vero che la norma menzioni solo il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli occorre ricordare che all’interno di questo contratto sono spesso previste garanzie aggiuntive, quali per esempio quella per il furto e l’incendio, la Kasko, gli atti vandalici e altro. A mio avviso, allora, la garanzia per il furto inserita all’interno del medesimo contratto gode della stessa proroga legislativamente prevista e ciò in virtù del fatto che la norma non parla di garanzia per la R.C.A., il che avrebbe significato circoscrivere in modo chiaro e inderogabile l’ambito di applicazione alla sola R.C.A.. Ne deriva che la garanzia di indennizzo in caso di furto totale o parziale, che si subisce quando il veicolo viene ritrovato ma danneggiato, inserita nel contratto in parola fa sorgere l’obbligo in capo alla compagnia di assicurazioni di erogare l’indennizzo alle condizioni pattuite anche se il furto è avvenuto durante i quindici giorni di proroga. La cosa è ancora più chiara laddove il contratto regoli espressamente tale ipotesi; attenzione, dunque, ad eventuali espresse esclusioni e al di là della validità delle stesse da accertarsi in via giudiziale.
SE IL FURTO È COPERTO DA ALTRO CONTRATTO NON C’È PROROGA Altra cosa, naturalmente, è il caso in cui le garanzie accessorie alla R.C.A. (furto, incendio, kasko, tutela legale ecc.) siano contenute in altri contratti aggiuntivi e, quindi, al di fuori di quello per la R.C.A.. In tali casi, qualora fosse prevista la clausola di tacito rinnovo all’interno del contratto, non solo sarà necessaria la disdetta entro il termine previsto in contratto, o in quello previsto dalla legge di sessanta giorni, affinché il contratto non si rinnovi tacitamente ma non vi sarà alcuna prorogatio allo scadere del termine di copertura. Da ciò deriva che, in caso di furto del veicolo dopo la scadenza del contratto, senza che questo sia stato rinnovato, la compagnia non pagherà l’indennizzo dovuto poiché il premio non è stato versato. E per giunta, cambiando compagnia, lascereste dei conti in sospeso con quella vecchia. In sintesi, ancora una volta, ritengo opportuno ricordare che la lettura dei contratti che si sottoscrivono è fondamentale così come è importante capire il contenuto delle clausole in essi inserite. E se non capite, chiedete chiarimenti! Gli assicuratori hanno l’obbligo professionale di chiarirvi ogni cosa e, qualora non fossero trasparenti, sono passibili di sanzioni anche piuttosto salate, da parte degli organi di vigilanza (IVASS).
Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite