La sempre maggiore diffusione di strumenti tecnologici e multimediali per comunicare a distanza, ha indotto la giurisprudenza, negli ultimi anni, ad affrontare tematiche che il legislatore non poteva nemmeno immaginare al tempo dell’introduzione di alcune norme. In particolare, in relazione ai reati di ingiuria e molestie, la Cassazione non poteva non procedere ad una interpretazione “al passo con i tempi” degli artt. 660 e 594 del codice penale, estendendo, ma allo stesso tempo, delimitando il suo campo di applicazione all’utilizzo dei nuovi dispositivi tecnologici. Potremmo anche dire che l’antico proverbio latino “verba volant, scripta manent” (le parole volano, gli scritti rimangono), torna a essere decisamente attuale per via dell’utilizzo di sms, mms e messaggistiche instantanee inviati tramite cellulare, che talvolta possono avere ad oggetto affermazioni anche offensive verso il destinatario. Ma procediamo con ordine, indicando innanzitutto i principali mezzi tecnologici mediante i quali può essere commesso il reato di molestia e ingiuria e procedendo poi con l’evidenziare quando, in concreto, si verifichino tali violazioni del codice penale.