Questo è uno dei quesiti che mi vengono posti più di frequente quando mi si affida l’incarico di procedere con la domanda di separazione giudiziale, a fronte della scoperta dell’infedeltà (magari prolungata) di uno dei due coniugi. In altre parole: qual è l’efficacia probatoria della relazione investigativa assunta e allegata come prova del tradimento nella causa di separazione con richiesta di addebito al coniuge fedifrago? Oppure ancora mi capita di sentir dire “… ma avvocato, lei ritiene che affidare l’incarico a un’agenzia investigativa per documentare l’adulterio sia davvero utile oppure si tratta di un mero tentativo che non è detto venga valutato dal giudice?” Domande legittime a cui una recente sentenza della Cassazione ha dato risposta ponendo, d’altro canto, in evidenza che la questione relativa alla liceità della relazione investigativa è già stata affrontata dai giudici, sia di merito sia di legittimità in molte occasioni e, quindi, la decisione di qualche settimana fa va coordinata con i provvedimenti assunti in passato sullo stesso argomento. Mi pare, dunque, giusto porre in evidenza il principio che è stato enunciato anche al fine di fornire una risposta chiara ed esauriente ai quesiti.