Traggo spunto da un caso interessante che ci ha sottoposto recentemente una nostra lettrice, per svolgere alcune brevi considerazioni in tema di responsabilità per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nel caso di un incidente avvenuto durante la lezione di guida per il conseguimento della patente. In particolare la stessa ci riferisce che nel luglio del 2012, la propria nipote, minorenne, durante una lezione di guida per conseguire il patentino per il motorino, cadeva riportando varie lesioni di una certa entità, aggiungendo che durante la predetta lezione la ragazza era seguita dall’istruttore il quale, a bordo della sua auto, le impartiva a mezzo auricolare le manovre da effettuare durante un percorso extraurbano particolarmente impegnativo, costituito da salite, discese e curve. Successivamente all’incidente il titolare della scuola di guida rigettava la richiesta di risarcimento adducendo che il mezzo condotto dalla ragazza non era coperto dalla relativa polizza infortuni per il conducente. Facile comprendere lo stupore e lo sconcerto della nostra lettrice oltreché della ragazza vittima dell’incidente di fronte a siffatta risposta; analizziamo allora la questione sottoposta al nostro esame e vediamo se alla ragazza è preclusa ogni possibilità di ottenere il risarcimento…
POLIZZA BASE E “RISCHI DIVERSI” Ora, come è noto la formula base dell’assicurazione R.C.A. obbligatoria prevede:
- una copertura assicurativa per i danni di tutte le persone coinvolte in un incidente, compresi i terzi trasportati, ad esclusione del conducente colpevole di aver creato i danni;
- la copertura assicurativa per i danni alle cose di terze persone.
I contratti assicurativi definiti “rischi diversi”, che a differenza dell’R.C.A. sono facoltativi, riguardano invece i rischi non coperti dalla polizza base appena descritta. Per quel che ci interessa, tra le polizze più note del settore “rischi diversi”, troviamo quella per gli infortuni al conducente; tale assicurazione copre il conducente, chiunque esso sia, per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo assicurato, che hanno come conseguenza la morte o l’invalidità permanente (superiore al punteggio in franchigia) del guidatore stesso e a prescindere dalla responsabilità del medesimo. Possono essere stabilite anche delle diarie giornaliere in proporzione al premio pagato in caso di invalidità temporanea. Da quanto ci riferisce la lettrice parrebbe che, purtroppo, almeno dal punto di vista della copertura del rischio, non sia possibile percorrere la strada dell’indennizzo assicurativo, mancando appunto la garanzia che copre l’infortunio del conducente. Questo, tuttavia non significa che il danno patito non sia risarcibile.
CHIAMARE I VIGILI, SEMPRE Premesso ciò, va ora precisato che nel caso di incidente, sia nell’ipotesi che coinvolga il solo veicolo adibito all’esercitazione sia in quella che i veicoli coinvolti siano più d’uno, è opportuno far intervenire sul luogo gli agenti di polizia municipale o stradale affinché siano formalmente svolti tutti i rilievi del caso e, soprattutto, raccolte le dichiarazioni della persona che in quel momento svolgeva la funzione di istruttore e identificarla (mediante i dati anagrafici e quelli della patente): ciò è importante non solo per verificare la regolarità dell’esercitazione, ma soprattutto perché, in sede di accertamento delle responsabilità civile e penale per il sinistro, l’istruttore può essere chiamato a rispondere dei danni in concorso di colpa con il conducente o anche per colpa esclusiva se la sua condotta è stata determinante nella produzione del sinistro stradale.
LA RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORE può essere a titolo esclusivo o a titolo di concorso con l’allievo: risponde a titolo esclusivo dell’incidente tutte le volte che abbia dato indicazioni errate o imprudenti all’allievo; risponde, invece, a titolo di concorso di colpa tutte le volte che non sia intervenuto per evitare un evento dannoso dovuto ad errore dell’allievo o quando il suo intervento sia stato tardivo o inidoneo. Naturalmente il limite a questo concorso è costituito dalla concreta possibilità di agire e cioè dalla prevedibilità ed evitabilità dell’evento da parte dell’istruttore: in caso contrario la responsabilità è solo dell’allievo. L’istruttore risponde anche a titolo di cooperazione colposa con l’allievo nel caso in cui consenta a questi una condotta imprudente o in violazione di leggi. Dottrina e giurisprudenza costanti affermano che l’istruttore, nel corso dell’esercitazione di guida, risponde per omessa vigilanza sull’allievo o per colpa costituita dall’imprudente scelta del luogo delle esercitazioni; è, infatti, palese che queste debbono svolgersi in modo da non creare pericoli all’incolumità altrui ed in particolare a quella dell’allievo. E’ pacifico che, il luogo scelto per una eventuale “prima” guida” non può di certo essere un “luogo aperto al pubblico” sia perché è “prevedibile” che possa esserci traffico veicolare che, per un allievo inesperto costituisce un possibile pericolo, sia per la presenza di ostacoli (auto parcheggiate, marciapiedi, pedoni, ecc.). È, altresì, fonte di responsabilità addebitabile all’istruttore, a titolo di colpa grave, il non aver egli graduato le difficoltà dell’allievo allo scopo di evitare inconvenienti e pericoli ed, in particolare, senza che gli stessi potessero essere evitati dall’istruttore con il suo intervento (Giudice di Pace di Dolo, sentenza del 23 giugno 2006).
E QUELLA DELL’ALLIEVO E’ chiaro che non è ammissibile ritenere che per qualsivoglia tipologia di sinistro o incidente un allievo possa sempre essere ritenuto esente da responsabilità: si tratta, infatti, di un soggetto comunque, capace di intendere e di volere e che, soprattutto nel caso delle lezioni per il conseguimento del patentino, non può essere corretto “forzatamente” ed immediatamente dall’istruttore (contrariamente a quanto accade nel caso delle lezioni per il conseguimento della patente per l’auto, in cui l’istruttore dispone anch’esso del pedale del freno). Il problema riguarda, allora, accertare il grado di colpa nel caso di volta in volta affrontato, essendo fuori di dubbio che egli debba rispondere tutte le volte in cui l’incidente sia ascrivibile a sua totale negligenza o imprudenza o violazione di norme. Infatti, l’allievo, prima di porsi alla guida di un veicolo, ha l’obbligo di conoscere, diligentemente, tutte le norme sulla circolazione stradale; in caso contrario non può andare esente da colpa anche se confidava nella presenza dell’istruttore. Lo stesso dicasi in caso di imprudenza, poiché il dovere di essere prudenti non viene meno per il fatto che il soggetto si stia esercitando seguito dal proprio istruttore. Discussa è invece la punibilità dell’allievo per gli incidenti causati dalla sua imperizia. Parte della dottrina afferma, infatti, che l’allievo, per la sua stessa posizione, si debba presumere inesperto e che, pertanto, l’eventuale sinistro provocato dalla sua inesperienza sia addebitabile esclusivamente all’istruttore.
L’ARTICOLO 2048 DEL CODICE CIVILE DISPONE CHE “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”; il III comma dell’articolo conclude stabilendo che, “le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. La norma in parola prevede un’ipotesi di colpa presunta per fatto proprio dell’istruttore, il quale viene sostanzialmente ritenuto responsabile per non aver adeguatamente vigilato l’allievo a lui affidato. In altre parole, l’istruttore si presume colpevole in base alla sola dimostrazione che un danno si sia verificato in seguito all’incidente stradale provocato dall’allievo-conducente. L’istruttore potrà liberarsi solo se riesce a dimostrare che l’impedimento del fatto non è stato possibile per ragioni non dipendenti dalla sua volontà e da sua colpa. Ma non è tutto. Si pone in questo caso anche il problema del concorso di responsabilità dell’allievo in quanto, la presunzione di colpa sancita dall’art. 2048 citato non escluderebbe la possibilità che l’allievo risponda dell’illecito commesso nel caso questo sia dovuto al suo comportamento. Si avrebbe, quindi, una forma di responsabilità solidale per i danni cagionati, che potrà venir meno ove l’istruttore riesca a dimostrare che è mancata una sua culpa in vigilando o, viceversa, ove l’allievo dimostri che proprio questa è stata la causa determinante dell’evento. L’istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive; ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano iscriversi al conducente.
L’ALLIEVO DEVE CONOSCERE LE NOZIONI BASE, L’ISTRUTTORE DEVE VIGILARE E INFORMARE Alla luce di quanto sopra esposto, eventuali giudizi di responsabilità per colpa nell’incidente in esame vanno necessariamente compiuti valutando tutte le circostanze concrete al fine di accertare l’effettivo comportamento tenuto dall’allievo e dall’istruttore. I presupposti di partenza rimangono comunque che: l’allievo ha il dovere giuridico di conoscere almeno le nozioni fondamentali dei comandi del mezzo che si appresta a condurre ed il loro corretto uso prima di porsi alla guida; tale obbligo non può venir meno per la semplice presenza dell’istruttore; su quest’ultimo, invece, incombono tutti gli obblighi di vigilanza e di informazione affinché la lezione possa svolgersi in modo tale che non si creino pericoli per l’incolumità d’altri e dell’allievo. Se, del resto, l’allievo è un “inesperto” alla guida, l’istruttore ben consapevole delle sue carenze, accettando di impartire in suo favore lezioni di guida assume anche uno specifico obbligo di garanzia sulla condotta di guida del conducente. Ciò significa che la mancata copertura assicurativa per l’infortunio del conducente non è motivo valido e di per sé sufficiente per rigettare la richiesta risarcitoria per le lesioni subite dalla nipote della lettrice. La scuola di guida e l’istruttore risponderanno dei danni, a meno che non riescano a provare che le lesioni sono da imputare a colpa dell’allievo. È opportuni, dunque, rivolgersi ad un avvocato e procedere con la formalizzazione della richiesta risarcitoria (il termine è dieci anni dall’evento).
Ricordo, tra l’altro, che lo studio dell’avv. Patrizia Comite e tutto lo staff di collaboratori è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti sulla risarcibilità dei danni in questione oltre che assistenza per la tutela di tali interessi.
Avv. Roberto Carniel – Studio Comite