lunedì 16 febbraio 2015

CONDOMINIO: GARANTITO SE I LAVORI SONO ESEGUITI MALE MA…


Nei precedenti post ho spiegato cosa debba intendersi con l’espressione lavori straordinari, distinguendo tra quelli definiti straordinari tout court e quelli invece considerati di notevole entità. Nel fare, poi, un breve excursus sulle fasi salienti dell’appalto, ho cercato di approfondire un momento essenziale del contratto ovvero l’accettazione dell’opera eseguita. Oggi mi ripropongo, invece, di fornire alcune utili informazioni sui rimedi offerti dalla legge nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimazione dei lavori straordinari, le cose non vanno come ci si auspica, affrontando, quindi, il tema delle garanzie. Infatti, tra le molteplici cause che danno origine a vertenze e controversie che coinvolgono il condominio una sicuramente la fa da padrona e riguarda il contenzioso generato dalla difformità del lavoro svolto, rispetto a quanto richiesto, o dai vizi (ovvero difetti) che l’opera appaltata spesso presenta. La disciplina relativa alle garanzie prestate dall’ordinamento è contenuta negli articoli 1667 e 1669 del codice civile e, benché in apparenza il tenore letterale di queste norme sia chiaro, la loro esatta applicazione ai casi concreti ha reso necessaria una produzione copiosa di pronunce giurisprudenziali interpretative finalizzate a chiarire limiti ed estensioni delle garanzie medesime. Vediamole...