venerdì 21 aprile 2017

SCUOLA: LA RICREAZIONE NON SI TOCCA


Dopo l’uscita da scuola, la ricreazione rappresenta sicuramente il momento più atteso dagli studenti di tutti gli istituti scolastici, di qualunque grado e di ogni tempo. Quei dieci minuti sottratti ad un’ora di lezione rappresentano, infatti, un momento non solo per rilassare le menti e recuperare la concentrazione, ma anche per socializzare, fare merenda, andare ai servizi. Ma, proprio perché atteso, il momento della ricreazione viene spesso utilizzato, da insegnanti e dirigenti scolastici soprattutto delle scuole secondarie, come uno strumento per sanzionare comportamenti giudicati troppo indisciplinati di alunni o di intere classi, arrivando addirittura a negarlo. Tuttavia, la circostanza che tale forma di sanzione disciplinare venga adottata normalmente e anche con una certa naturalezza, non significa però che essa sia sempre legittima e non debba tenere conto dei diritti degli studenti. Vediamo in che modo…


DIALOGO, RICERCA ED ESPERIENZA SOCIALE… Il decreto del presidente della repubblica N. 249/1998 che delinea lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, individua i diritti e i doveri degli studenti. In esso, la scuola è vista e definita come una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, ove ognuno ha pari dignità pur nella diversità dei ruoli e la vita al suo interno si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione. Gli studenti, in particolare, hanno il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, e i dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di organizzazione della scuola. Sicché, nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

… E CONFRONTO PER LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ La ricreazione rappresenta una delle modalità attraverso cui si esplica e si realizza quel confronto tra individui a cui tende l’istituzione scolastica ed attraverso cui si sviluppa la personalità degli alunni. Essa, pertanto, deve essere regolamentata, nella durata, nelle modalità di svolgimento e quindi, anche nelle limitazioni. Ciò avviene nel regolamento di istituto, di competenza del consiglio a cui competono gli atti di indirizzo e programmazione generale, a cui il dirigente scolastico deve solo dare attuazione. Solo questo varrebbe per far ritenere del tutto arbitrario ed illegittimo ogni provvedimento che, seppure per la tutela della salute e sicurezza degli studenti ed in assoluta buona fede sotto il profilo soggettivo, deroghi a quanto previsto dal regolamento di istituto in via generale e astratta in materia di ricreazione. Ancor più laddove la limitazione o negazione, seppure temporanea, della ricreazione sia utilizzata quale estemporanea sanzione disciplinare, individuale o collettiva che sia.

SANZIONARE MA NON NEGARE I provvedimenti disciplinari, infatti, oltre che a dover essere anche essi specificamente previsti dai regolamenti d’istituto, devono sanzionare la violazione dei doveri previsti e in ogni caso devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Essi quindi, devono essere proporzionati all’infrazione disciplinare e ispirati al principio di gradualità. È evidente che una simile sanzione, lungi dal riuscire nel suo intento educativo poiché non percepito dallo studente, si tradurrebbe in più in una grave e non giustificata negazione di un momento di confronto, con evidenti effetti mortificanti della personalità degli studenti.

IN SINTESI in mancanza di un’espressa previsione nel regolamento di istituto e ferma restando la funzione anche formativa della ricreazione, è illegittima ogni sua limitazione sia se utilizzata come strumento punitivo, sia se utilizzata per esigenze di tutela degli alunni stessi, le quali in ogni caso non tollererebbero una siffatta misura inaudita altera parte, cioè senza alcuna partecipazione responsabile degli studenti stessi, tesa a trovare una soluzione condivisa in nome di quel “dialogo costruttivo” idoneo a stimolare la loro partecipazione responsabile alle scelte organizzative, che il D.P.R. n. 249/1998 impone espressamente (TAR Abruzzo, sez. Pescara, sentenza del 30/03/2017, n. 112).


Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente Parlando