Qualche mese fa si sono rivolte a me due signore prossime, entrambe, al compimento del settantesimo anno d’età. Le due donne erano state investite da un automobilista, poco accorto, mentre attraversavano regolarmente una strada, servendosi del passaggio pedonale all’altezza di un semaforo. Nell’affidarmi l’incarico di assisterle per ottenere il risarcimento di tutti i danni che avevano patito, entrambe, mi ponevano il quesito circa la possibilità di essere ristorate anche del danno patrimoniale patito in relazione alla loro attività di casalinga che per un lungo periodo di tempo non avevano potuto svolgere e che oggi, almeno per una di loro, era ugualmente difficoltoso affrontare in ragione delle rilevanti lesioni riportate. La questione mi è tornata alla mente in virtù della notizia, appresa sul web, della sentenza emanata di recente dal Tribunale di Genova riguardante, appunto, il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale lamentato da una casalinga. La decisione, comunque importante, non è, tuttavia, unica e anzi rappresenta la sintesi e la conferma di un orientamento ormai consolidato, non solo tra i giudici del merito, ovvero quei giudici chiamati a decidere sull’accoglimento di una domanda, ma ribadito a più riprese dalla stessa Suprema Corte nei giudizi di legittimità. Vediamo quali sono questi principi …