Una recentissima pronuncia della Suprema Corte mi offre lo spunto per approfondire un tema tanto delicato quanto gettonato, ossia la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge ed ex coniuge, vale a dire tra coniuge (di solito moglie) superstite in base al più recente matrimonio ed ex coniuge poiché dichiarato tale da una sentenza di scioglimento del matrimonio (emessa in caso di matrimonio civile) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (emessa, invece, nel caso di matrimonio civile e religioso al contempo). Per farla breve può accadere che a seguito del decesso di un individuo, percettore di pensione di vecchiaia, moglie ed ex mogli si mettano a litigare con riguardo all’ammontare loro spettante della pensione di reversibilità. In particolare, la Corte afferma, uniformandosi in tal modo alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, che tale ripartizione debba essere effettuata sulla base della rispettiva durata del matrimonio, dunque dividendo sulla base di tale criterio, in percentuale, l’importo della pensione in parola. Ma per comprendere esattamente la portata della decisione in questione occorre innanzitutto capire cosa si intende per pensione di reversibilità e ciò che nel tempo ha stabilito la giurisprudenza in materia…