L’entrata in vigore della riforma del condominio (18 giugno 2013) ha introdotto molte novità sostanziali come quelle riguardanti la rettifica o modifica delle tabelle millesimali. Bisogna premettere che in dottrina e giurisprudenza usualmente si distingue, come avviene per il regolamento condominiale, tra tabelle millesimali di origine contrattuale e quelle a formazione assembleare. Le prime possono prevedere e contenere criteri di ripartizione delle spese difformi da quelle legali. Questa possibilità è espressamente prevista dal primo comma dell’art. 1123 c.c. quando introduce la dicitura “salvo diversa convenzione” in riferimento appunto ai criteri di ripartizione delle spese. Vediamo in che modo…