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lunedì 25 maggio 2015

COMPRARE UN APPARTAMENTO: OCCHIO ALLE SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE E NON SOLO…


Si è rivolta a me la signora Anna, che è in procinto di acquistare un appartamento all’interno di un edificio, chiedendomi qual è il miglior modo di tutelarsi da eventuali richieste di pagamento non preventivate, posto che ha recentemente scoperto che il condominio, all’interno del quale è situata l’unità immobiliare in questione, ha contenziosi pendenti con alcuni fornitori per diverse decine di migliaia di euro per debiti maturati durante la vecchia amministrazione la quale, anziché pagare le bollette dell’acqua e le fatture del gasolio necessario a riscaldare gli appartamenti e l’edificio, ha sottratto le somme presenti sul conto corrente ed è purtroppo sparita. Oltre a ciò, la signora Anna mi riferisce che successivamente alla compravendita scadranno altre rate per spese straordinarie deliberate ed il cui preventivo è già stato oggetto di esame ed approvazione da parte dell’assemblea lo scorso anno anche se, di fatto, i lavori non sono ancora iniziati. E per le vecchie rate, cosa accade se il venditore non è stato regolare e puntuale nei pagamenti? L’esonero dai pagamenti a favore dell’acquirente, sottoscritto dall’amministratore attuale, ha una valenza giuridica? Insomma, non vorrebbe ritrovarsi sgradite sorprese che comporterebbero, a conti fatti, il pagamento di un prezzo ben più alto di quello pattuito per la compravendita in sé. La signora Anna ha sollevato, in sintesi, le questioni più frequenti e spinose che devono essere oggetto di adeguata riflessione e tutela in occasione di un passo così importante come è quello dell’acquisto di una casa. Credo, quindi, che sia opportuno ricordare alcuni principi giuridici e fornire qualche consiglio pratico… 

lunedì 22 settembre 2014

CONDOMINIO: ACQUA, SORGENTE DI VITA E FONTE DI LITIGI (...QUANDO TOCCA DIVIDERE LE SPESE)


Il problema di come ripartire le spese dell’acqua potabile all’interno di un condominio è annoso e spesso genera dissidi e contrasti tra i proprietari in sede di approvazione del consuntivo. Molti amministratori, dal canto loro, adottano criteri “personalizzati” di ripartizione di questa spesa che non sempre soddisfano i condòmini lasciando aperte diatribe e contestazioni. Il problema diventa ancor più sentito quando nello stabile sono presenti attività commerciali che, per la loro natura, utilizzano l’acqua con maggior frequenza generando, quindi, rilevanti consumi. Si pensi per esempio a tutti gli esercizi commerciali, quali bar, tintorie, ristoranti e pescherie, per i quali l’acqua è un elemento indispensabile. I consumi allora crescono in maniera esponenziale e stabilire in quale modo i relativi costi debbano essere suddivisi tra i partecipanti al condominio diventa un vero dilemma...

venerdì 21 febbraio 2014

TABELLE MILLESIMALI: MODIFICABILI ALL’UNANIMITA' OPPURE NO?



L’entrata in vigore della riforma del condominio (18 giugno 2013) ha introdotto molte novità sostanziali come quelle riguardanti la rettifica o modifica delle tabelle millesimali. Bisogna premettere che in dottrina e giurisprudenza usualmente si distingue, come avviene per il regolamento condominiale, tra tabelle millesimali di origine contrattuale e quelle a formazione assembleare. Le prime possono prevedere e contenere criteri di ripartizione delle spese difformi da quelle legali. Questa possibilità è espressamente prevista dal primo comma dell’art. 1123 c.c. quando introduce la dicitura “salvo diversa convenzione” in riferimento appunto ai criteri di ripartizione delle spese. Vediamo in che modo…