lunedì 3 settembre 2018

STUPRO: C’È, ANCHE SE LA VITTIMA SI ERA VOLONTARIAMENTE UBRIACATA


Qualche settimana fa, ancora la notizia di uno stupro in danno di una donna, una manager francese di circa trentatre anni, turista in Italia a Capri, che ha riferito alle autorità di essere stata violentata dopo essere stata drogata, a sua insaputa, da un coetaneo americano, anch’esso turista. Pochi giorni dopo, un’altra denuncia per violenza sessuale su una quindicenne da parte di un ventiduenne, straniero, che aveva chiesto asilo nel nostro paese. Anche in questo caso la vittima non è stata in grado di reagire a causa dell’abuso di sostanze alcoliche. Notizie analoghe si susseguono e riportano alla mente l’ultima eclatante sentenza della Suprema Corte che tanto scalpore e clamore mediatico ha destato. Una decisione che ha scatenato polemiche e critiche e che è stata tacciata di non essere sufficientemente tutelante nei riguardi delle vittime, anacronistica e addirittura sprezzante dell’evoluzione giurisprudenziale e legislativa relativa al tema dello stupro. Raramente, a mio avviso, e non solo mio fortunatamente, critiche a una decisione sono state tanto ingiustificate e gratuite. Mi permetto, quindi, nonostante sia passata qualche settimana, di tornare sull’argomento. Se non altro per le drammatiche notizie che continuano a ripetersi…
 
IMPARIAMO A LEGGERE LE SENTENZE! Nessun passo indietro, almeno in questa circostanza. La sentenza della Cassazione che ha originato polemiche e dibattiti a livello politico oltre che l’indignazione popolare, non ha nulla di intrinsecamente negativo per le vittime del reato di stupro. I temi affrontati dai giudici della Suprema Corte sono, infatti, due, distinti e poggiano su presupposti molto differenti tra loro. Uno riguarda il consenso della vittima all’atto sessuale che può, potenzialmente risultare viziato dallo stato di ubriachezza volontaria della vittima e l’altro invece si riferisce alla mera condotta dello stupratore, che risulta aggravata nell’ipotesi in cui lo stesso, o gli stessi, abbiano, prima della violenza, obbligato la vittima, coercitivamente e contro la volontà di quest’ultima, ad assumere sostanze alcoliche o stupefacenti. Nel primo caso, quindi, siamo in presenza di una volontà viziata della vittima, a causa della spontanea assunzione di droga o alcol; in tale circostanza, pur sussistendo il reato di violenza sessuale per aver approfittato della diminuita capacità volitiva della vittima, la condotta di chi agisce non risulta aggravata. L’assunzione di sostanze è infatti stata volontaria e senza alcuna coercizione.

IL CASO ESAMINATO DAI GIUDICI DELLA CASSAZIONE riguarda, proprio un episodio di violenza sessuale perpetrato da due uomini in danno di una donna con la quale avevano cenato inducendola, senza coercizione, a bere vino in quantità talmente elevata da privare la vittima di qualsiasi volontà cosciente e dunque tanto da non riuscire ad autodeterminarsi. In primo grado i due cinquantenni erano stati assolti mentre in appello erano risultati colpevoli del reato di stupro con l’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche. Ed è su questo punto che sono intervenuti i giudici di legittimità cui i condannati si sono rivolti per la riforma della decisione. Gli ermellini hanno confermato la sussistenza del reato di stupro ma hanno, tuttavia, correttamente, rinviato la decisione ai giudici dell’appello per la revisione al ribasso della condanna in mancanza dei presupposti per l’aggravante (Cassazione penale, Sezione III, Sentenza n. 32462/18).

IN PRATICA C’È STUPRO ANCHE SE L’UBRIACHEZZA È VOLONTARIA! È proprio in questo che la decisione dei giudici della Suprema Corte, non solo non è negativa ma, anzi, favorevole alla vittima in quanto spiega con chiarezza che, seppur la vittima si sia posta volontariamente nella condizione di non riuscire ad autodeterminarsi, vi è comunque violenza sessuale. E infatti, l’articolo 609 bis del codice penale sanziona lo stupro, avvenuto “abusando della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”. L’articolo 609 ter, invece, stabilisce quali siano le circostanze aggravanti della violenza sessuale, come l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, prevedendo una pena aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla violenza sessuale.

IN ALTRE PAROLE per i giudici, lo stato di ubriachezza, volontaria, come emerso e da nessuna delle parti contestato, rientra in quella condizione di minorità della vittima contemplata dall’articolo 609 bis del codice penale. Allo stesso modo e qui sta la portata della sentenza favorevole alla vittima, anche in presenza di un consenso all’atto sessuale, questo sarebbe stato dato in stato di ubriachezza (autoprovocata), quindi in una condizione di minorità. Per questa ragione, non è di aiuto per gli imputati: per assurdo, anche di fronte all’eventuale espressione di un consenso da parte della donna, secondo i giudici, non è da prendersi in considerazione nella valutazione delle responsabilità, perché espresso in uno stato di alterazione psichica. Una pronuncia, quindi, che ha indubbi connotati sfavorevoli ma nei riguardi degli imputati e non certo della vittima!


Avv. Patrizia Comite – Studio Comite