Il tema del mantenimento dei figli minori, purtroppo, ricopre costantemente un ruolo di primo piano nella giurisprudenza della Cassazione Penale, dal momento che sono frequenti casi in cui i genitori, peraltro in misura drasticamente maggiore i padri, “dimenticano” che un figlio ha delle necessità primarie da soddisfare, come ad esempio mangiare o vestirsi, che implicano necessariamente dei costi, dunque denaro. A tal proposito, una recentissima sentenza della Cassazione Penale ci offre la possibilità di approfondire l’argomento in quanto mette in evidenza la circostanza per la quale il genitore presso cui non sono collocati stabilmente i figli, sul quale dunque grava l’obbligo di contribuire al mantenimento, che faccia dei regali ai medesimi, senza contestualmente provvedere al versamento dell’assegno di mantenimento al genitore presso cui sono collocati stabilmente, di per sé non esclude la commissione del reato di cui all’art. 570 del codice penale, ossia la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia. Prima di analizzare la sentenza oggetto del presente contributo, vediamo come il nostro ordinamento giuridico qualifica chi tenta di sfuggire alle proprie responsabilità genitoriali…