Il tema del mantenimento dei figli minori, purtroppo, ricopre costantemente un ruolo di primo piano nella giurisprudenza della Cassazione Penale, dal momento che sono frequenti casi in cui i genitori, peraltro in misura drasticamente maggiore i padri, “dimenticano” che un figlio ha delle necessità primarie da soddisfare, come ad esempio mangiare o vestirsi, che implicano necessariamente dei costi, dunque denaro. A tal proposito, una recentissima sentenza della Cassazione Penale ci offre la possibilità di approfondire l’argomento in quanto mette in evidenza la circostanza per la quale il genitore presso cui non sono collocati stabilmente i figli, sul quale dunque grava l’obbligo di contribuire al mantenimento, che faccia dei regali ai medesimi, senza contestualmente provvedere al versamento dell’assegno di mantenimento al genitore presso cui sono collocati stabilmente, di per sé non esclude la commissione del reato di cui all’art. 570 del codice penale, ossia la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia. Prima di analizzare la sentenza oggetto del presente contributo, vediamo come il nostro ordinamento giuridico qualifica chi tenta di sfuggire alle proprie responsabilità genitoriali…
È REATO FAR MANCARE I MEZZI DI SUSSISTENZA AD UN FIGLIO Il nostro ordinamento giuridico, infatti, mostrandosi particolarmente sensibile all’argomento, stante la delicatezza e l’importanza rivestite dallo stesso in un a società che vuol definirsi civile, gli ha dedicato un apposito Titolo nel Libro II del codice penale, rubricato Dei delitti contro la famiglia, all’interno del quale è stato inserito un apposito Capo, intitolato Dei delitti contro l’assistenza famigliare. Proprio in questo Capo si trova l’art. 570, che così dispone: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Queste pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;
Il reato è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.
E IL MANTENIMENTO DEVE ESSERE CONTINUATIVO, REGOLARE E CERTO Tornando alla sentenza in esame, dunque, è importante sottolineare come la Corte, richiamandosi a quanto già affermato in diverse occasioni in precedenza, ribadisca ancora una volta il proprio orientamento, affermando che “l’adempimento dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una gestione ordinata delle quotidiane esigenze di “sussistenza” del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario”. I giudici della Suprema Corte sottolineano poi che “i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all’adempimento dell’obbligo”. Precisano inoltre che sono tali, per esempio, tutte quelle spese, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell’assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità. È indubbio che tali esigenze primarie, proprio in quanto tali, debbono essere assolte prioritariamente e, quindi, ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga in alternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento, è assolutamente irrilevante (Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza del 3 giugno 2014, n. 23017; ma così anche Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza del 10 dicembre 2009, n. 47035).
COMPRARE REGALI AI FIGLI NON BASTA! È evidente, quindi, il monito promosso dalla Suprema Corte, la quale altro non chiarisce se non il fatto che regalie occasionali da parte del genitore obbligato al mantenimento, in alternativa alla regolare contribuzione volta a garantire, per la propria parte, le naturali permanenti esigenze di sostentamento del minore, sono del tutto irrilevanti, stante l’obbligo di provvedere prioritariamente alle esigenze primarie del minore medesimo, impossibili da sopperire se non mediante la corresponsione del dovuto importo a titolo di mantenimento. A tal proposito, tuttavia, è opportuno precisare che il reato previsto e punito dall’art. 570 del codice penale non si configura laddove il genitore obbligato tralasci il pagamento di un assegno o due, bensì laddove la mancata contribuzione si trascini ed evolva sino a far mancare i mezzi di sussistenza al proprio figlio minore, incapace di provvedere a se stesso per ovvi motivi: il mancato pagamento di quanto stabilito a titolo di mantenimento, infatti, deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà la persona che doveva beneficiarne in ordine alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita.
SONO SPECCHIETTI PER ALLODOLE CHE SI INFRANGONO DURANTE LA CRESCITA Mi sento, peraltro, di affermare con decisione che la dignità, quella vera ed autentica che un genitore acquisisce dal rispetto che legge negli occhi dei propri figli, non si può comprare con nessun regalo, ma si guadagna giorno dopo giorno garantendo ai figli stessi tutto ciò di cui hanno davvero bisogno, ossia sostegno morale ed economico e non, invece, specchietti per le allodole che inevitabilmente si infrangeranno nel corso della loro crescita.
Dottoressa Roberta Bonazzoli – Studio Comite