lunedì 16 giugno 2014

L’ASSICURAZIONE CHE RITARDA A RISARCIRE, PAGA OLTRE IL MASSIMALE



Leggendo qua e là mi sono imbattuta nella notizia della recente pubblicazione (9 giugno 2014), da parte della Corte di Cassazione, dell’ennesima sentenza che ha confermato la condanna di una compagnia di assicurazione per aver colposamente ritardato il risarcimento nei confronti del danneggiato, gravemente leso, pur avendo a disposizione elementi tali da giustificarne l’immediata corresponsione. Premetto che non ho ancora avuto modo di esaminare con attenzione il contenuto della pronuncia e, quindi, mi riservo di tornare sull’argomento, l’annuncio è comunque un’opportunità per sottolineare che la cattiva e negligente gestione dell’iter risarcitorio, conseguente ad un sinistro stradale, che pregiudica o rende difficoltosa l’acquisizione del risarcimento, nella sfera del danneggiato e dei propri familiari, comporta per l’impresa di assicurazione un esborso maggiore per responsabilità aggravata anche oltre il massimale indicato nel contratto assicurativo obbligatoriamente stipulato per la responsabilità civile auto e ciò sia nei riguardi di chi ha subito i danni (mala gestio impropria) sia nei riguardi dell’assicurato danneggiante (mala gestio propria) per quanto quest’ultimo avrebbe potuto versare, oltre al massimale, se l’impresa assicuratrice avesse agito diligentemente. Cosa significa e cosa comporta l’enunciazione di tale principio? Vediamolo insieme … 


PER RICAPITOLARE La polizza per la responsabilità civile auto, obbligatoria già da molto tempo è il documento attraverso cui alcuni soggetti (conducente, proprietario, locatario in leasing, acquirente con patto di riscatto e usufruttuario del veicolo) possono dimostrare che i danni che derivano dalla circolazione di veicoli (e natanti) sono coperti da assicurazione, ovvero quel contratto con cui l’assicuratore si impegna a manlevare l’assicurato di quanto questi dovrebbe pagare a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati involontariamente a soggetti terzi da un incidente stradale (o nautico). In pratica, poiché l’immissione sulla strada di un veicolo costituisce attività pericolosa che può provocare danni a terzi, il Legislatore ha imposto che tutti i veicoli (e natanti) fossero assicurati per tale eventualità. In virtù di tale contratto l’impresa di assicurazioni si sostituisce al danneggiante e paga direttamente i danni al danneggiato entro i limiti stabiliti dai massimali, oltre i quali chi ha provocato l’incidente, paga di tasca propria. 

SANZIONI PER LE PRATICHE SCORRETTE I massimali minimi sono sempre stabiliti dalla legge (art. 128 del Codice delle Assicurazioni private così come modificato dal Decreto Legislativo n. 198/2007) ma possono essere aumentati con una piccola maggiorazione del premio. La regola, dunque, è quella che la compagnia paghi i danni alle vittime di un sinistro (stradale o nautico) entro i massimali previsti nel contratto assicurativo. Tuttavia la giurisprudenza, a maggior tutela dei danneggiati e degli stessi assicurati, ha elaborato dei sistemi sanzionatori per i quali talvolta le imprese, a causa delle loro pratiche scorrette, vengono condannate a corrispondere somme ben più elevate di quelle indicate in tali massimali.

ASSICURAZIONE vs ASSICURATO DANNEGGIANTE Capita che la compagnia assicuratrice adotti una condotta scorretta e negligente, che incide sui rapporti tra impresa di assicurazioni e assicurato danneggiante (mala gestio propria). Come si è detto, infatti, il contratto assicurativo in esame manleva una serie di soggetti da quanto questi potrebbero essere costretti a pagare per i danni provocati a terzi a seguito di un incidente provocato da loro responsabilità. In altre parole la compagnia paga i danni al loro posto nei limiti dei massimali in virtù dell’obbligazione di pagamento che ha assunto con il contratto. Se l’impresa in questione si disinteressa del risarcimento o ritarda pretestuosamente l’adempimento del proprio obbligo, pregiudicando la posizione dell’altra parte contrattuale, ovvero l’assicurato danneggiante, lasciando che si incrementino i danni e quindi anche la misura del risarcimento sulla base della consapevolezza che in ogni caso risponderà non oltre i limiti dei massimali, pone in essere un comportamento colposo del quale non può e non deve rispondere l’assicurato con il proprio patrimonio. È per tale motivo che qualche giorno fa è stato ribadito il principio, più volte espresso in passato sia dai giudici di merito sia da quelli di legittimità, del pagamento extra massimale in presenza di comportamenti ingiustificatamente attendisti (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 9 giugno 2014, n. 12988; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 3 aprile 2014, n. 7768; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 19 agosto 2013, n. 19164; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 28 giugno 2010, n. 15397). 

UNA QUESTIONE DI MASSIMALI È chiaro che in tali casi l’assicurato danneggiante, che viene chiamato in giudizio dal danneggiato e dai propri familiari, dovrà domandare non solo di essere garantito dalla propria compagnia di assicurazioni sulla base del contratto con essa stipulato ma anche di essere tenuto indenne oltre il massimale di polizza fondando questa domanda sugli elementi di colpa dell’impresa che vanno descritti e provati. Il massimale potrà essere superato per un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 28 giugno 2010, n. 15397; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 23 marzo 2010, n. 6951).

ASSICURAZIONE vs DANNEGGIATO Capita inoltre che la compagnia assicuratrice adotti una condotta scorretta che incide sui rapporti tra impresa assicuratrice e danneggiato (mala gestio impropria) il quale, in virtù di quanto stabilito dalla legge, esercita un’azione diretta proprio nei confronti di quest’ultima. Laddove la compagnia abbia a disposizione tutti gli elementi per portare avanti il risarcimento, ovvero dinamica del sinistro chiara così come le relative responsabilità e, quindi, anche l’ammontare del risarcimento, e d’altra parte ponga in essere comportamenti ingiustificatamente dilatori, si rende responsabile di un ulteriore danno da ritardo nell’adempimento della propria obbligazione di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 1224 del codice civile. La Suprema Corte, in questo caso, ritiene superfluo svolgere nel giudizio una specifica domanda di risarcimento oltre il massimale, per mala gestio, ritenendola implicita nella richiesta di integrale risarcimento del danno. Il ritardo si traduce nell’obbligo di risarcire in più solo gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 28 giugno 2010, n. 15397; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 23 marzo 2010, n. 6951). 

UNA PRONUNCIA ESEMPLARE Un breve cenno merita, peraltro, l’esemplare pronuncia della dott.ssa Maria Luisa Padova del Tribunale di Milano che ha ritenuto di condannare una compagnia di assicurazione ben oltre il massimale indicato in polizza anche per responsabilità aggravata, secondo quanto previsto dall’art. 96, ultimo comma, del codice di procedura civile per un importo di euro 30.000,00 in considerazione della condotta di pervicace ed ingiustificata resistenza opposta, prima della causa, dall’impresa nell’omettere di formulare una seria offerta ai danneggiati e di mettere a disposizione le somme che avrebbero potuto evitare il giudizio, nel quale ha continuato a resistere opponendo un netto rifiuto alle fondate istanze dei ricorrenti (Tribunale civile di Milano, Sezione XII, Sentenza del 19 aprile 2013, n. 5547). 

APPLAUSI Nonostante la recentissima sentenza appena pubblicata abbia ribadito un principio ormai consolidato che punisce le imprese di assicurazione scorrette che omettono o ritardano a pagare i dovuti risarcimenti, la stessa è comunque da accogliere con un plauso particolare specie in considerazione del momento storico estremamente delicato e particolare in cui le stesse imprese praticano qualunque tipo di pressione per tentare di catturare il favore del Legislatore e spuntare privilegi ingiustificati anche in palese danno delle vittime da sinistro stradale.

Avvocato Patrizia Comite – Studio Comite