Leggendo qua e là mi sono imbattuta nella notizia
della recente pubblicazione (9 giugno 2014), da parte della Corte di
Cassazione, dell’ennesima sentenza che ha confermato la condanna di una
compagnia di assicurazione per aver colposamente ritardato il risarcimento nei
confronti del danneggiato, gravemente leso, pur avendo a disposizione elementi
tali da giustificarne l’immediata corresponsione. Premetto che non ho ancora
avuto modo di esaminare con attenzione il contenuto della pronuncia e, quindi,
mi riservo di tornare sull’argomento, l’annuncio è comunque un’opportunità per
sottolineare che la cattiva e negligente gestione dell’iter risarcitorio,
conseguente ad un sinistro stradale, che pregiudica o rende difficoltosa
l’acquisizione del risarcimento, nella sfera del danneggiato e dei propri
familiari, comporta per l’impresa di assicurazione un esborso maggiore per
responsabilità aggravata anche oltre il massimale indicato nel contratto
assicurativo obbligatoriamente stipulato per la responsabilità civile auto e
ciò sia nei riguardi di chi ha subito i danni (mala gestio impropria) sia nei
riguardi dell’assicurato danneggiante (mala gestio propria) per quanto
quest’ultimo avrebbe potuto versare, oltre al massimale, se l’impresa
assicuratrice avesse agito diligentemente. Cosa significa e cosa comporta
l’enunciazione di tale principio? Vediamolo insieme …
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lunedì 16 giugno 2014
mercoledì 18 dicembre 2013
RITARDATARI ALLA GOGNA CONDOMINIALE? L’AMMINISTRATORE RISCHIA IL PENALE
Un nostro lettore ci ha segnalato un caso interessante avvenuto nel condominio in cui abita. L’amministratore, esasperato dai continui solleciti dei fornitori per le fatture non pagate e dalle pressanti esortazioni dei condomini a “fare qualcosa” per costringere i morosi ad essere puntuali nei pagamenti delle rate, ha pensato bene di affiggere nella bacheca dell’androne dello stabile l’elenco dei “ritardatari” unitamente all’importo di cui ognuno risulta debitore nei confronti del condominio. Il lettore, che pur non compare nella “lista nera”, ci chiede se tale comportamento dell’amministratore sia lecito. Nel rispondere osserviamo, innanzitutto, che l’amministrazione, in ragione del suo mandato e della sua attività entra in contatto con una molteplicità di dati personali che possono spaziare dalle generalità di condomini e fornitori fino a dati di natura contabile. Il trattamento dei dati personali (come sono quelli che traggono origine dal rapporto di debito/credito), è questione assai delicata che non può prescindere dal rispetto della normativa contenuta nel T.U. 196/2003...
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