lunedì 20 ottobre 2014

SEPARAZIONE GIUDIZIALE: DA QUANDO DEVO PAGARE L’ASSEGNO?


Qualche giorno fa la signora Lucia mi ha contattata telefonicamente per un breve parere riguardante il procedimento di separazione giudiziale che stava affrontando nei confronti del marito Carlo. In sintesi, la lettrice mi ha spiegato che l’avvocato che rappresenta e assiste il signor Carlo sostiene che gli effetti dei provvedimenti provvisori e urgenti, assunti dal giudice alla prima udienza di comparizione personale delle parti, vale a dire nella fase presidenziale del procedimento, non decorrano dalla data della domanda, ovvero del deposito del ricorso, ma dalla data di tale udienza o, al più, dalla diversa data indicata in tali provvedimenti; in altre parole l’avvocato di Carlo ritiene che quest’ultimo debba versare il mantenimento a moglie e figli dal giorno in cui il giudice ha assunto questo provvedimento e non prima. Il difensore della signora Lucia, invece, insiste con il sostenere e conseguentemente richiedere, anche formalmente, che il contributo al mantenimento per moglie e figli, posto a carico del marito, seppur stabilito all’udienza presidenziale, decorra dalla data di proposizione del ricorso contenente le domande connesse appunto alla richiesta di separazione e che, pertanto, gli effetti di tali provvedimenti retroagiscano a tale momento. La signora Lucia mi racconta, dunque, di essere confortata dal proprio legale il quale è certo della sua presa di posizione e vorrebbe agire per il recupero forzoso delle mensilità (ben cinque) che il marito si rifiuta di versare. Un’amica, tuttavia, anch’essa separata, le ha sconsigliato tale azione esecutiva poiché il legale del signor Carlo potrebbe avere ragione. Mi domanda, quindi, se il proprio avvocato abbia colto nel segno o se, invece, rischia di porre in essere un’azione esecutiva ingiustificata e dispendiosa. Vediamo chi ha ragione …