lunedì 6 ottobre 2014

FERMO AMMINISTRATIVO: SE ILLEGITTIMO È POSSIBILE CHIEDERE IL RISARCIMENTO?


È noto che il fermo amministrativo è un atto con il quale le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici statali dotati di tale potere (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore, iscritto in pubblici registri (per esempio autoveicoli), o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. Il fermo amministrativo, adottato dalle Pubbliche Amministrazioni sin dal lontano 1973, è certo considerato uno dei modi più odiosi per rivalersi sul contribuente moroso (vero o presunto) perché incide pesantemente sul soggetto impedendogli l’uso di un mezzo di locomozione (auto, moto, furgone etc.) il più delle volte indispensabile all’attività lavorativa e alla vita di relazione.