Ieri abbandonate, oggi
risarcite! Giusto così, penseranno tutte le mogli che dopo essere state mollate
dal marito si ritrovano poi pubblicamente umiliate in internet e sui social network. Fortuna
loro che oggi, anche secondo il Tribunale di Roma, sbandierare ai quattro venti
la propria nuova relazione rischia seriamente di costare caro. Quella esaminata
dal tribunale capitolino è in realtà una situazione che si verifica più spesso
di quanto non si creda. Il punto è che la fine di un matrimonio e l’inizio di
una nuova relazione necessita, come dire, di delicatezza e rispetto.
Circostanza che, a quanto pare, è stata pienamente recepita con una decisione
esemplare, vediamo insieme quale…
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venerdì 28 aprile 2017
SEPARAZIONE: OCCHIO A PUBBLICARE FOTO DELLA NUOVA RELAZIONE SU FACEBOOK
giovedì 18 giugno 2015
SOCIAL NETWORK: FAI ATTENZIONE A QUELLO CHE SCRIVI!
Se il loro nome è social network, un motivo ci sarà! Da quando sono nati hanno ricevuto un’attenzione sempre crescente da parte degli internauti, ritagliandosi di fatto un ruolo di primo piano nel panorama della comunicazione. Nonostante ci sia la possibilità di creare una propria cerchia di amici, la diffusione dei contenuti pubblicati dagli utenti, rimane molto poco “circoscritta” al gruppo cui si appartiene, diffondendosi spesso in maniera virale se il contenuto risulta essere interessante. I social network d’altra parte hanno assunto la funzione di avamposto nella creazione di relazioni e nuove conoscenze, dovendosi tuttavia fare carico una serie di problematiche relative proprio alle relazioni umane. I litigi tra conoscenti, amici, parenti oppure tra perfetti sconosciuti hanno così trovato un nuovo ed enorme palcoscenico su cui esibirsi. Attenzione però: molte persone hanno la pessima idea di credere che tutto sia legittimo per il solo fatto di essere nascosti dietro un monitor riparati da mura domestiche. Troppo spesso non ci si rende conto del fatto che ciò che viene scritto su un social, ha una risonanza molto forte, spesso maggiore, rispetto a una qualsiasi frase magari detta tra amici. Pubblicare un contenuto qualsiasi sulla pagina di un utente, significa in pratica, mostrarla contemporaneamente e in tempo reale a tutti coloro che possono accedere al suo profilo in quanto “amici”. Tutto ciò potrebbe non avere una connotazione particolarmente negativa nel caso di opinioni e giudizi positivi o quantomeno educati su qualcuno o qualcosa, ma il discorso cambia radicalmente quando si tratta di…
lunedì 8 giugno 2015
PRIVACY: RISARCIMENTO DA SPAM? FORSE!
Anche questa mattina, come di consueto, ho controllato la mia casella di posta elettronica e come spesso accade ho trovato un gran numero di mail ricevute. Purtroppo, non si trattava di messaggi provenienti da mittenti conosciuti ma solamente comunicazioni commerciali di svariati siti internet. È evidente ormai, come attraverso l’utilizzo dei social network e più in generale di internet, la circolazione dei nostri dati sensibili, in primis tra tutti il nostro indirizzo di posta elettronica, sia resa molto più facile e veloce. Quante volte ad esempio ci è capitato di dover inserire tutti i nostri dati per completare l’iscrizione ad un sito in maniera tale da permetterci un acquisto on-line? E quante volte senza troppa attenzione diamo il consenso alla cessione dei nostri dati per finalità commerciali? Difendersi dagli abusi commessi dai gestori di questi siti che, anche senza la nostra espressa autorizzazione, utilizzano i dati raccolti è un’esigenza ormai attualissima. La domanda sorge spontanea: ma colui che quotidianamente constata con disappunto la presenza di decine e decine di mail pubblicitarie ed è costretto ad adoperarsi per cancellarle con certosina pazienza, non ha diritto ad un risarcimento da chi fraudolentemente le invia? Insomma chi effettua spam elettronico non sta creando un danno a quegli utenti che ricevono le comunicazioni non richieste? È superfluo dire che a tutti parrebbe logico e automatico rispondere in modo affermativo, ma a quanto pare il Tribunale di Perugia non sembra pensarla allo stesso modo…
lunedì 6 ottobre 2014
FERMO AMMINISTRATIVO: SE ILLEGITTIMO È POSSIBILE CHIEDERE IL RISARCIMENTO?
È noto che il fermo amministrativo è
un atto con il quale le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici statali
dotati di tale potere (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i
concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore,
iscritto in pubblici registri (per esempio autoveicoli), o dei coobbligati, al
fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse
(può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento
IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al
Codice della Strada. Il fermo amministrativo, adottato dalle Pubbliche Amministrazioni
sin dal lontano 1973, è certo considerato uno dei modi più odiosi per rivalersi
sul contribuente moroso (vero o presunto) perché incide pesantemente sul
soggetto impedendogli l’uso di un mezzo di locomozione (auto, moto, furgone
etc.) il più delle volte indispensabile all’attività lavorativa e alla vita di
relazione.
giovedì 31 luglio 2014
SE A CAUSA DI UN INCIDENTE SALTA LA VACANZA, HAI DIRITTO AL RISARCIMENTO
Non pensiate che sia un evento poi tanto raro. Anzi, in prossimità delle ferie estive o delle festività natalizie e pasquali tale circostanza può verificarsi (ahimè) con una certa frequenza. E, infatti, questo è proprio ciò che è accaduto, non molto tempo fa, a due donne, entrambe pedoni, delle quali ho assunto il patrocinio, che sono state travolte da un auto mentre attraversavano una strada munita di apposite strisce e, per giunta, regolata da semaforo. Le due poverette a causa di tale sfortunato evento non solo hanno subito lesioni di una certa entità che hanno comportato un periodo di cure piuttosto lungo ma hanno dovuto rinunciare anche alla loro bella e tanto desiderata vacanza in Marocco programmata a cavallo del Capodanno, unitamente ai loro consorti. Chiaramente, dopo avermi documentato l’acquisto del pacchetto, avvenuto in una data molto antecedente al sinistro, e quindi la sussistenza di un danno sia di carattere economico, ovvero patrimoniale, sia di carattere esistenziale (non patrimoniale), per il mancato godimento della vacanza, uno dei quesiti che all’epoca mi è stato giustamente sottoposto è stato appunto il seguente: “caro avvocato, il fatto che non abbiamo potuto godere di questa bella vacanza, ci darà diritto di ottenere il risarcimento dei danni che sia noi sia i nostri consorti, pur non essendo vittime del sinistro, abbiamo subito”?
mercoledì 16 luglio 2014
CENTRALE DEI RISCHI: INTERESSE PUBBLICO O AMMAZZA IMPRESE?
Alla redazione di Giuridicamente parlando giungono sempre più spesso richieste di consulenza e di pareri in merito alle segnalazioni che gli istituti di credito effettuano alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia. L’argomento, in effetti, è piuttosto attuale vista la situazione di grave crisi economica che sta affrontando il Paese. Le aziende si trovano a sopportare situazioni di temporanea difficoltà patrimoniale che le espone appunto alla possibilità, purtroppo molto realistica e statisticamente frequente, di essere segnalate al sistema informativo denominato “Centrale dei Rischi” quali cattive pagatrici divenendo, in concreto, soggetti non appetibili per banche e finanziarie. La conseguenza più immediata è quella della futura impossibilità di accedere a qualunque linea di credito. In sostanza la morte dell’impresa! Un danno patrimoniale e non patrimoniale, riferendomi, con tale ultima accezione, agli effetti morali ed esistenziali che gli imprenditori sopportano, talvolta di entità decisamente ingente che gli studiosi del diritto e la giurisprudenza non stentano a riconoscere. Ma quando possono essere considerate illegittime queste segnalazioni?
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