lunedì 23 giugno 2014

ECCESSO DI VELOCITÀ: QUANDO IL GIUDICE LO CONSIDERA GUIDA PERICOLOSA



L’avvicinarsi delle ferie estive e, talvolta, la fretta di raggiungere la meta scelta, riporta in evidenza il delicato tema delle infrazioni stradali, ponendo questa volta l’attenzione a quei casi in cui, oltre all’eccesso di velocità, nel verbale venga altresì contestata la guida pericolosa del conducente. Sul punto, infatti, vi sono state di recente interessanti pronunce che forniscono la possibilità agli utenti della strada quantomeno di provare a difendersi sull’argomento. Certo la riflessione non vuole essere un invito alla commissione di infrazioni pericolose quale è quella in argomento, d’altra parte è anche vero che gli agenti verbalizzanti hanno l’onere di redigere le contestazioni seguendo alcuni inderogabili criteri che i giudici mettono in evidenza. Esaminiamo uno di questi principi…



FEDE PRIVILEGIATA, MA NON SEMPRE La Suprema Corte ha stabilito un principio molto importante, al quale è opportuno prestare doverosa attenzione. Ha, infatti, accolto il ricorso di un automobilista, sanzionato per eccesso di velocità (con tanto di guida pericolosa), sancendo il criterio per il quale la valutazione effettuata dall’agente, in relazione alla contestazione dell’infrazione, deve essere dettagliatamente descritta nell’apposito verbale. Nello specifico, l’obiezione riguardava la presunta guida pericolosa, per la quale, secondo quanto stabilito dalla Corte, non vale la fede privilegiata da parte del pubblico ufficiale. Pertanto, nel caso della guida pericolosa, trovandoci di fronte appunto a una valutazione, questa deve essere contestualizzata all’interno di una dinamica ben precisa. Ciò equivale a dire che l’agente, nel momento in cui rileva l’infrazione della velocità attestando che la stessa “è pericolosa”, dovrà evidenziare con attenzione elementi quali le condizioni del veicolo, della strada e del traffico e indicarli con chiarezza nel verbale, pena il possibile annullamento dell’accertamento stesso. Si tratta di una pronuncia di fondamentale rilevanza atteso che, si pone in contrasto con numerose sentenze che confermano invece la validità dei verbali fino a querela di falso (Cassazione civile, Sezione VI-2, Ordinanza dell’11giugno 2014, n. 13264).

CONSTATAZIONE OGGETTIVA, NO APPREZZAMENTI PERSONALI La pronuncia trova altri precedenti, meno espliciti ma comunque conformi, anche meno recenti, nei quali si afferma il principio secondo cui la fede privilegiata che, conformemente al disposto dell’art. 2700 del codice civile, deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla  Legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto (Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 19902; Cassazione civile, Sezione V, Sentenza del 28 gennaio 2010, n. 1818; Cassazione civile, Sezione I, Sentenza del 13 marzo 1992, n. 3077).

LA VELOCITÀ È UNA CIRCOSTANZA OBIETTIVA Riguardo alla specifica tematica della velocità elevata addebitata al conducente, giova ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale ad essa deve essere attribuita valenza di circostanza obiettiva assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., solo nell’ipotesi in cui trovi riscontro non già in una mera valutazione del verbalizzante ma in misurazioni e rilievi planimetrici (lunghezza delle tracce di frenata e di scarrocciamento, stato dei luoghi e danni riportati dai mezzi coinvolti) eseguiti dai verbalizzanti stessi subito dopo il sinistro (Corte d’Appello di Roma Sezione III, Sentenza del 19 settembre 2006). 

MA SE LO DICE L’AUTOVELOX O PASSI COL ROSSO… NIENTE DA FARE! Ovviamente, la decisione emessa dalla Cassazione non ha effetto alcuno sui verbali emessi, ad esempio, per passaggio con semaforo rosso superamento dei limiti di velocità attestato dall’autovelox. In questi casi, infatti, non è necessaria una valutazione soggettiva da parte degli agenti verbalizzanti: sono eventi oggettivi, quindi rientranti nell’ambito della fede privilegiata. La Cassazione, per l’appunto, ha precisato che nel giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. Ricadono in tale disciplina accadimenti e circostanze (da descrivere con indicazione delle particolari condizioni soggettive e oggettive dell’accertamento) avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, quali il passaggio di un’autovettura con semaforo rosso o l’uso della cintura di sicurezza o il puntamento di apparecchiatura elettronica per il calcolo della velocità di un veicolo, indipendentemente dalla condizione dinamica o di stasi dell’autore del fatto e del mezzo usato.

SINTESI E ELABORAZIONE Secondo l’art. 141 del codice della strada, dunque, la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Essa di per sé non costituisce un fatto storico, che possa essere attestato, ma è una valutazione sintetica, che è ricavata dagli elementi indicati dal legislatore. In altri termini, il giudizio di pericolosità implica un’attività di elaborazione da parte dell’agente accertatore, che deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per trarre la valutazione congrua ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità (Cassazione civile, Sezione VI-2, Ordinanza dell’11giugno 2014, n. 13264).

Avvocato Roberto Carniel – Studio Comite