Qualcuno di Voi avrà già letto la notizia su alcune riviste di informazione cui ho voluto trasmettere la sentenza, la n. 3477 pubblicata il 12 marzo 2014, affinché fosse resa nota e soprattutto venisse diffuso, non solo tra gli operatori del diritto, il principio giuridico sul quale ho ritenuto di fondare la domanda, poi accolta, sebbene parzialmente, di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da un uomo e una donna che, avendo consapevolmente scelto, per motivi strettamente personali, insindacabili e comunque gravi, di non essere genitori, si sono rivolti al medico curante per ottenere la prescrizione di un farmaco anticoncezionale. Il medico, tuttavia, sbagliando clamorosamente, in luogo del farmaco anticoncezionale richiesto dall’assistita, prescriveva un modulatore ormonale in menopausa. La donna, giovane e fertile, com’era prevedibile, è rimasta incinta e successivamente ha messo al mondo un bimbo sano. Il giudice meneghino cui è stata assegnata la causa ha, quindi, ritenuto di riconoscere il risarcimento del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione commisurandolo a quanto necessario a mantenere il nascituro. Più nel dettaglio …