Qualche settimana fa la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare nuovamente sul dibattuto e attualissimo argomento della risarcibilità dei danni da nascita indesiderata. La problematica coinvolge infatti non solo, come evidenziato nel caso che ho affrontato personalmente di recente avanti al Tribunale di Milano, l’ipotesi di lesione del diritto all’autodeterminazione e alla scelta di una genitorialità libera e consapevole ma anche le ipotesi in cui la gestante, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, perda la possibilità di esercitare il diritto all’aborto. Per la verità nel caso affrontato si è limitata a confermare un recentissimo orientamento della stessa Corte sulla base del quale non si può dare luogo al risarcimento, poiché non vi è prova della lesione di un diritto, se la gestante non ha dimostrato che se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe senza dubbio interrotto la gravidanza, né tale prova può essere desunta dal solo fatto della esistenza della richiesta di essere sottoposta agli esami finalizzati alla verifica dell’esistenza di eventuali anomalie del feto. In altre parole è la donna che deve provare che se avesse saputo delle malformazioni del bambino avrebbe scelto indiscutibilmente di non portare avanti la gravidanza perché ciò avrebbe inciso sulla sua salute psichica. Cerchiamo, dunque, di capire meglio il processo logico che ha indotto a confermare questo principio …
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lunedì 7 luglio 2014
venerdì 16 maggio 2014
LA GENITORIALITÀ COSCIENTE E CONSAPEVOLE È UN DIRITTO
Qualcuno di Voi avrà già letto la notizia su alcune riviste di informazione cui ho voluto trasmettere la sentenza, la n. 3477 pubblicata il 12 marzo 2014, affinché fosse resa nota e soprattutto venisse diffuso, non solo tra gli operatori del diritto, il principio giuridico sul quale ho ritenuto di fondare la domanda, poi accolta, sebbene parzialmente, di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da un uomo e una donna che, avendo consapevolmente scelto, per motivi strettamente personali, insindacabili e comunque gravi, di non essere genitori, si sono rivolti al medico curante per ottenere la prescrizione di un farmaco anticoncezionale. Il medico, tuttavia, sbagliando clamorosamente, in luogo del farmaco anticoncezionale richiesto dall’assistita, prescriveva un modulatore ormonale in menopausa. La donna, giovane e fertile, com’era prevedibile, è rimasta incinta e successivamente ha messo al mondo un bimbo sano. Il giudice meneghino cui è stata assegnata la causa ha, quindi, ritenuto di riconoscere il risarcimento del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione commisurandolo a quanto necessario a mantenere il nascituro. Più nel dettaglio …
mercoledì 14 maggio 2014
NUOVA SENTENZA: Medico sbaglia a prescrivere l'anticoncezionale, condannato a risarcire il danno
Tribunale civile di Milano, Sezione I, Giudice monocratico, dott.ssa Anna Cattaneo, nella causa avente R.G. 16021/2011
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