Sensazionale e clamoroso colpo di scure da parte del Giudice delle Leggi. Qualche giorno fa la Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità del tanto criticato art. 45, comma 6, del codice della strada il quale, nella sua infelice dizione, si limitava a disporre la necessità di omologa (ovvero approvazione del modello di un determinato strumento) degli apparecchi destinati a rilevare la velocità degli utenti della strada senza, tuttavia, dire nulla con riguardo all’obbligatorietà di controlli periodici e tarature da effettuare su tutti i singoli apparecchi in uso alle pubbliche amministrazioni. Nel silenzio della norma, dunque, si era creato l’irragionevole orientamento, confermato anche dalla Corte di Cassazione e stroncato talvolta da qualche coraggiosa perla di saggezza, in base al quale non avendo il legislatore previsto nulla in ordine ai controlli periodici degli apparecchi, fissi o mobili, le infrazioni per la velocità rilevate dagli stessi erano da ritenere perfettamente valide, anche se lo strumento era vecchio, non tarato e, quindi, verosimilmente produttivo di rilievi erronei. Sul presupposto di tale orientamento coloro che avessero voluto impugnare la contravvenzione elevata per eccesso di velocità a fronte della rilevazione da parte di uno di questi apparecchi, avrebbero dovuto provare (non si sa come) che lo stesso, per la sua vetustà, non era perfettamente funzionante. Insomma l’ennesimo irragionevole e ingiustificato regalino alla pubblica amministrazione, ora finalmente stroncato dalla pennellata che ha letteralmente cancellato la norma in questione. Ma nella pratica cosa comporta e comporterà questa coraggiosa e tanto attesa decisione?