venerdì 10 luglio 2015

SINISTRI STRADALI: NON PERDETE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO!


La decisione emessa qualche giorno fa dalla Cassazione costituisce un altro importante precedente che non solo rappresenta dal punto di vista giuridico un valido riferimento ma fornisce a tutti gli operatori del settore, liquidatori ed avvocati, uno strumento utile per comprendere quali siano gli atti che possono e devono essere considerati interruttivi della prescrizione. La questione non è di poco conto, poiché è proprio dal compimento di tali atti che il danneggiato a seguito di un sinistro stradale mantiene vivo il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno. In verità occorre precisare che i giudici della Suprema Corte si erano già occupati in passato di affrontare tale questione affermando il principio ora ribadito e allargandolo, appunto, all’esame dell’atto compiuto dal liquidatore preposto alla mera trattazione del sinistro, su incarico della compagnia di assicurazione cui fa capo il dovere di risarcire il danno in virtù dell’obbligo contrattuale assunto. L’atto preso in considerazione è rappresentato dall’invito a visita medico legale. Ma cosa si intende esattamente con tale espressione? E, soprattutto, perché tale atto secondo i giudici di legittimità non può essere considerato un atto che mantiene vivo il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno? Quali sono gli atti che interrompono la prescrizione dei diritti delle vittime da sinistro stradale? Vediamolo insieme …